Cassazione Penale, Sentenza n. 30285/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, contestando la fondatezza delle prove relative allo svolgimento di attività usuraria e al concorso in un'aggressione fisica verso un debitore insolvente e contestando la decorrenza retroattiva della revoca (sostiene che i fatti contestati si sarebbero verificati solo a partire da giugno 2022).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa al giudizio di merito del tribunale di sorveglianza e non è automatica per la sola violazione di legge o prescrizioni: occorre che il giudice ritenga le violazioni concretamente incompatibili con la prosecuzione della prova. La Corte ha ritenuto motivata e incontestabile la decisione di revoca, anche perché l'affidato è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per le condotte contestate e il Tribunale ha adeguatamente valutato la gravità dei comportamenti, la condotta complessiva durante il periodo di prova e l'incidenza delle prescrizioni, desumendo una mancata adesione al processo rieducativo sin dall'inizio. È stata inoltre ritenuta legittima la decorrenza retroattiva della revoca, in quanto il giudice ha analizzato i presupposti richiesti dalla giurisprudenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
giurisprudenza - Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Conferma che la revoca dell'affidamento è rimessa al giudizio discrezionale del tribunale di sorveglianza e non dipende automaticamente dalla mera violazione penale o delle prescrizioni
giurisprudenza - Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri
Sottolinea la necessità di motivazione logica ed esauriente quando il tribunale esercita il potere di revoca
giurisprudenza - Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli
Richiama il principio della discrezionalità del giudice nel valutare se le condotte siano incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa
giurisprudenza - Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016 (dep. 2017), Masella
Indica i criteri da valutare per la revoca retroattiva: gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti, condotta complessiva durante il periodo di prova e incidenza delle prescrizioni
giurisprudenza - Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 (dep. 2016), Perra
Conferma l'analisi complessiva richiesta per legittimare la revoca con efficacia retroattiva
giurisprudenza - Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese
Ulteriore richiamo al principio che la decorrenza retroattiva della revoca richiede una motivazione che dimostri l'inefficacia originaria della misura rispetto alla rieducazione
Norma processuale che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è una valutazione di merito discrezionale: non è sufficiente la mera violazione di legge o di prescrizioni, serve che il giudice ritenga quelle violazioni concretamente incompatibili con la prosecuzione della prova
- La decorrenza ex tunc (retroattiva) della revoca è legittima se il giudice motiva in modo logico e completo, valutando gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, la condotta complessiva durante il periodo di prova e l'effettiva incidenza delle prescrizioni imposte
- La misura cautelare (es. sottoposizione a custodia cautelare in carcere) per fatti emersi durante il periodo di prova costituisce elemento forte a sostegno della revoca, ove congruamente valutata dal giudice
- La prova del mancato coinvolgimento o delle date contestate è rilevante ma, in sede di legittimità, il controllo sulle valutazioni di fatto del tribunale di sorveglianza è limitato; la cassazione verifica principalmente il rispetto del diritto e la logica della motivazione
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso anche sotto il profilo economico-processuale
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