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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35384/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il vizio di motivazione non sia deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza ex art. 444 c.p.p. nei limiti introdotti dalla legge n. 103/2017.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano emessa ex art. 444 c.p.p. in relazione a un tentato furto aggravato. Il ricorso deduceva un vizio di mancanza di motivazione della decisione di patteggiamento. La Corte rileva che, per le sentenze di applicazione della pena emesse dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il vizio di motivazione non rientra tra tali motivi e non è stata dedotta l'illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi specificamente previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento non denunci l'illegalità della pena né uno dei vizi tipizzati dalla legge, esso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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