Cassazione Penale, Ordinanza n. 35384/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il vizio di motivazione non sia deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza ex art. 444 c.p.p. nei limiti introdotti dalla legge n. 103/2017.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano emessa ex art. 444 c.p.p. in relazione a un tentato furto aggravato. Il ricorso deduceva un vizio di mancanza di motivazione della decisione di patteggiamento. La Corte rileva che, per le sentenze di applicazione della pena emesse dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il vizio di motivazione non rientra tra tali motivi e non è stata dedotta l'illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103
introduce, con decorrenza dal 3 agosto 2017, il regime di inammissibilità e la limitazione dei motivi di ricorso
art. 1, commi 51 e 62, legge 23 giugno 2017 n. 103
disciplinano temporalmente l'applicabilità delle nuove regole alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnazione
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi specificamente previsti dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento non denunci l'illegalità della pena né uno dei vizi tipizzati dalla legge, esso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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