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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02896/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a plurimi episodi di furto aggravato. I ricorrenti deducevano vizio di motivazione per la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, contestavano che il giudice non avesse escluso, o non avesse adeguatamente motivato sull'esclusione, di eventuali cause di non punibilità o di proscioglimento rilevabili dagli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, dopo la riforma del 2017, contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra i motivi consentiti. Quanto all'art. 129 c.p.p., ha ribadito che una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi per una causa di proscioglimento; altrimenti basta una motivazione anche implicita della verifica compiuta. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena

    individua il rito del patteggiamento, rispetto al quale opera una disciplina speciale delle impugnazioni

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a tassativi profili di legittimità

  • art. 129 c.p.p.

    la verifica sull'eventuale immediata evidenza di cause di non punibilità o proscioglimento richiede motivazione specifica solo se emergano concreti elementi dagli atti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    inammissibilità dei ricorsi senza formalità

    consente la declaratoria camerale di inammissibilità nei casi previsti dalla legge

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dal 3 agosto 2017

    ha introdotto il procedimento camerale senza formalità per talune inammissibilità in cassazione

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa

    segna la decorrenza temporale della nuova disciplina sulle impugnazioni della sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione resta estraneo a tale perimetro.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro il patteggiamento se non si indicano concreti elementi già emergenti dagli atti che impongano una causa di proscioglimento.
  • In assenza di elementi concreti che facciano emergere una causa di non punibilità, il giudice può soddisfare l'obbligo di verifica ex art. 129 c.p.p. anche con una motivazione implicita attestante l'esito negativo del controllo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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