Cassazione Penale, Ordinanza n. 02896/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a plurimi episodi di furto aggravato. I ricorrenti deducevano vizio di motivazione per la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, contestavano che il giudice non avesse escluso, o non avesse adeguatamente motivato sull'esclusione, di eventuali cause di non punibilità o di proscioglimento rilevabili dagli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, dopo la riforma del 2017, contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra i motivi consentiti. Quanto all'art. 129 c.p.p., ha ribadito che una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi per una causa di proscioglimento; altrimenti basta una motivazione anche implicita della verifica compiuta. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena
individua il rito del patteggiamento, rispetto al quale opera una disciplina speciale delle impugnazioni
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a tassativi profili di legittimità
la verifica sull'eventuale immediata evidenza di cause di non punibilità o proscioglimento richiede motivazione specifica solo se emergano concreti elementi dagli atti
inammissibilità dei ricorsi senza formalità
consente la declaratoria camerale di inammissibilità nei casi previsti dalla legge
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dal 3 agosto 2017
ha introdotto il procedimento camerale senza formalità per talune inammissibilità in cassazione
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa
segna la decorrenza temporale della nuova disciplina sulle impugnazioni della sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione resta estraneo a tale perimetro.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro il patteggiamento se non si indicano concreti elementi già emergenti dagli atti che impongano una causa di proscioglimento.
- In assenza di elementi concreti che facciano emergere una causa di non punibilità, il giudice può soddisfare l'obbligo di verifica ex art. 129 c.p.p. anche con una motivazione implicita attestante l'esito negativo del controllo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità nei limiti di legge.
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