Cassazione Penale, Ordinanza n. 11528/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e il secondo non deducibile in cassazione perché non devoluto in appello e riferito al rigetto del concordato in appello, provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 aprile 2025. Il testo indica due motivi: con il primo ha contestato l'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivata ricostruzione dei fatti, in particolare con la presenza di più persone estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione di una pena sostitutiva pecuniaria, ma tale questione non risultava proposta nei motivi di appello; inoltre il rigetto del concordato in appello è stato ritenuto non ricorribile per cassazione, poiché l'imputato appellante può riproporre le proprie deduzioni nel giudizio di appello.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del delitto contestato; la Corte osserva che la ricostruzione di merito aveva già accertato gli elementi integrativi del reato, inclusa la presenza di più persone estranee all'ufficio.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e con gli specifici elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
- La questione relativa alla mancata applicazione di una pena sostitutiva non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con i motivi di appello.
- Il rigetto del concordato in appello non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, poiché l'imputato appellante conserva la possibilità di riproporre le proprie deduzioni nel giudizio di appello.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da liquidarsi in relazione alla rilevanza delle questioni dedotte.
Come è indicizzato
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