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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20734/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato, pendente il giudizio davanti al Tribunale di Bari, ha chiesto la rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p., deducendo l'esistenza di una situazione ambientale tale da compromettere l'imparzialità del giudizio e il corretto svolgimento del processo. La richiesta era fondata, secondo quanto riportato, su una presunta campagna di stampa a suo danno. La Corte ha rilevato che l'istanza non risultava notificata al pubblico ministero e alla persona offesa, e che comunque le allegazioni relative alla campagna di stampa non integravano di per sé una turbativa idonea a giustificare la rimessione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione. In particolare, ha ritenuto che la notifica alle altre parti costituisca condizione indefettibile di ammissibilità della domanda e che, nel caso concreto, mancasse la prova della notificazione al pubblico ministero e alla persona offesa. Ha inoltre osservato che la dedotta campagna di stampa non basta, di per sé, a fondare la rimessione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza disporre le spese processuali per la pendenza di un contrasto giurisprudenziale rimesso alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.p.

    disciplina la rimessione del processo quando esistano gravi situazioni locali idonee a pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo o la sicurezza o l'incolumità pubblica, richiamata come base dell'istanza proposta dall'imputato

  • art. 127, comma 9, c.p.p.

    consente la decisione de plano quando ricorre una causa di inammissibilità della richiesta

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'istanza

Massime di principio

  • La notificazione della richiesta di rimessione alle altre parti processuali costituisce condizione indefettibile di ammissibilità dell'istanza; la sua mancanza comporta l'inammissibilità senza possibilità di equipollenti.
  • La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione può essere pronunciata de plano quando la causa di inammissibilità risulti immediatamente rilevabile.
  • Le dedotte campagne di stampa o manifestazioni di piazza, di per sé sole, non integrano automaticamente una situazione ambientale idonea a fondare la rimessione del processo, occorrendo un pregiudizio concreto e qualificato per la serenità e imparzialità del giudizio.
  • All'inammissibilità dell'istanza di rimessione consegue la condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salva la diversa disciplina delle spese processuali ove sussistano questioni giurisprudenziali controverse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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