Cassazione Penale, Ordinanza n. 04215/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno. I motivi dedotti contestavano: 1) la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, richiesta nel giudizio abbreviato condizionato; 2) la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; 3) ulteriori profili di censura sulla motivazione, sulla cui specificità la Corte ha rilevato la genericità. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto indeducibile perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione puntuale. Quanto ai secondi due motivi, li ha dichiarati generici e indeterminati, perché non indicavano gli elementi concreti posti a fondamento delle censure, impedendo al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto. È stato anche rilevato che la Corte territoriale aveva motivato congruamente sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato è rimasta ferma, con richiamo alla motivazione della Corte d'appello ritenuta logicamente corretta e adeguata, anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già respinte o censure generiche e indeterminate non soddisfa il requisito di specificità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che si limiti a reiterare le doglianze già svolte in appello e già confutate dalla sentenza di merito è non specifica e, quindi, inammissibile.
- La deduzione del mancato esame di una prova decisiva richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale la decisività della prova e il concreto errore della motivazione impugnata; altrimenti il motivo è indeducibile.
- I motivi di ricorso devono soddisfare il requisito di specificità ex art. 581 c.p.p.: occorre indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della critica, in modo da consentire alla Corte di individuare con precisione il vizio denunciato.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo e non illogico sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, la relativa censura in cassazione è infondata se non si confronta con tale motivazione in modo specifico.
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