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Sentenza

Sentenza n. 3068/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 12913/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Damiani, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 38576/2024, pubblicata in data 16/12/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla ricorrente, così disponendo: in accoglimento del ricorso, condanna il M.I.M. in persona del l.r.p.t. all'erogazione, in favore di PONZO MARIA ELENA, della Carta elettronica docenti per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023; per la condanna il MIM al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 297,00 a titolo di compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202507079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12913/2024. Il giudicato civile aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché al pagamento di 297 euro, oltre accessori, per spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero e alla luce dell'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, il Collegio ha ritenuto sussistente la mancata esecuzione. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'erogazione della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il pagamento di 297 euro per le spese di lite del giudizio civile e la refusione del contributo unificato relativo a quel giudizio. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Collegio non ha disposto allo stato la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza e su richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza diretta a ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È la disposizione processuale richiamata quale base del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione a una prestazione in favore del privato.
  • Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia civile né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato consente di ritenere sussistente l'inottemperanza e di ordinare l'adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo il termine entro il quale il commissario dovrà sostituirsi all'amministrazione inadempiente e dando luogo, ove necessario, al superamento del dissenso di altre amministrazioni.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale applicazione a una successiva fase, subordinandola alla persistente inottemperanza e a una specifica richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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