Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12220/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati (commessi fino a dicembre 2005) ma ha escluso la continuazione con due specifici fatti (del 06/10/2004 a Mistretta e del 16/12/2011). De Vincentis deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i reati esclusi siano in realtà "reati-fine" dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (aveva ruolo di gestore di una piazza di spaccio a Forcella) e che quindi dovevano essere riconosciuti in continuazione con i reati già uniti, posto che secondo la giurisprudenza la continuazione è possibile se i reati fine erano programmati sin dall'ingresso nel sodalizio.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Conferma che il Tribunale ha motivato in modo logico l'esclusione della continuazione per i due fatti contestati: 1) il fatto del 06/10/2004 (Mistretta) è stato qualificato come possesso di modesta quantità di cocaina in una località diversa (provincia di Messina), ritenuto episodico e non riconducibile all'attività svolta nel clan a Napoli (diversa funzione, insussistenza di elementi che colleghino il viaggio e il trasporto all'attività associativa); 2) il fatto del 16/12/2011 è avvenuto dopo la cessazione della partecipazione all'associazione (la partecipazione era ritenuta cessata nel 2005 e la condanna di primo grado del 28/10/2008 conferma l'interruzione), inoltre le modalità (cessione in casa, acquirenti che rifornivano da tempo ma in assenza di collegamento con il vecchio clan) indicano un nuovo disegno criminoso autonomo. Il ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a invertire tali valutazioni. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Articolo relativo ai delitti di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel caso, i singoli reati di detenzione/cessione sono valutati come 'reati fine' potenzialmente unificabili per continuazione con il reato associativo solo se risultano programmati e riconducibili al disegno criminoso dell'associazione.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Articolo che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ricorda il principio secondo cui può sussistere continuazione tra il reato associativo e i reati-fine se è provato che i reati-fine erano programmati sin dall'ingresso nel sodalizio; nel caso concreto tale prova è ritenuta mancante per i due episodi contestati (diversa funzione/esiguità della quantità, distanza spazio-temporale, cessazione della partecipazione).

Massime di principio

  • La continuazione tra reato associativo (art. 74) e reati-fine (art. 73) richiede prova che i reati-fine fossero programmati o voluti già al momento dell'ingresso nell'associazione; la mera identità della tipologia di sostanza non è sufficiente.
  • Fattori che avvalorano la continuazione: prossimità spazio-temporale degli eventi, analogia delle modalità operative, ruolo stabile e continuativo del soggetto nell'associazione, elementi che dimostrino un unico disegno criminoso pianificato.
  • Fattori che ostano alla continuazione: distanza spaziale significativa, quantità modesta/particolarmente tenue del reato (episodicità), modalità difformi rispetto all'attività associativa, cessazione accertata della partecipazione associativa prima del fatto contestato.
  • L'onere di provare che un fatto isolato fosse già programmato nel contesto associativo grava su chi invoca la continuazione; valutazioni negative esposte in motivazione e supportate da elementi concreti sono difficili da riformare in sede di legittimità.
  • La sola coincidenza temporale o la stessa natura della sostanza non bastano per collegare automaticamente reati lontani nel tempo al medesimo disegno criminoso; è necessaria una valutazione complessiva dell'elemento soggettivo e degli elementi organizzativi.
  • La cessazione della partecipazione all'associazione o una condanna passata che attesti tale cessazione sono indici forti di autonomia di un successivo comportamento illecito rispetto alla precedente attività associativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.