Cassazione Civile, Ordinanza n. 34343/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice di merito, dell'opposizione avverso il provvedimento con cui era stata respinta l'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e contestualmente revocato il beneficio, per il mancato deposito della documentazione attestante la persistenza dei requisiti reddituali. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Roma deducendo la violazione della disciplina sulla sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e l'insanabile contrasto logico della motivazione. In particolare, ha sostenuto che il termine fissato per il deposito della documentazione, scadente in periodo di sospensione, era stato prorogato ex lege fino al 12 maggio 2020; tuttavia il provvedimento del primo giudice era stato emesso il 25 marzo 2020 e notificato il 31 marzo 2020, sicché al momento della scadenza prorogata il procedimento era già stato definito e non era più tecnicamente possibile effettuare quel deposito. Secondo il ricorrente, una volta riconosciuto l'errore del primo giudice, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il documento prodotto in sede di opposizione e decidere nel merito.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha quindi accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata nei limiti della censura accolta e rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata così annullata perché il giudice dell'opposizione, una volta rilevato che il termine era stato prorogato per effetto della disciplina emergenziale, avrebbe dovuto valorizzare il deposito della documentazione effettuato in sede di opposizione e pronunciarsi sul merito della domanda.
Norme richiamate
PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
La Corte richiama il procedimento camerale accelerato e la proposta del relatore, condividendone l'esito di accoglimento del ricorso.
disciplina della sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19
La Corte afferma che il termine per il deposito della documentazione, scadente nel periodo di sospensione, era stato prorogato ope legis fino al 12 maggio 2020.
Massime di principio
- Quando un termine processuale ricade nel periodo di sospensione disposto per l'emergenza Covid-19, esso deve considerarsi prorogato ex lege al nuovo termine finale previsto dalla disciplina emergenziale.
- Se il giudice di merito riconosce che il diniego o la revoca derivano da un errore sul termine di deposito, deve valutare se la produzione sia stata comunque effettuata in una fase successiva utilmente considerabile e decidere la controversia nel merito, senza arrestarsi a un formalismo privo di effettiva attualità.
- Nel giudizio di opposizione avverso un provvedimento di diniego della liquidazione del compenso o di revoca del patrocinio a spese dello Stato, la verifica del rispetto dei requisiti documentali va condotta tenendo conto della concreta possibilità processuale di adempiere, anche alla luce di proroghe normative sopravvenute.
Come è indicizzato
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