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Ordinanza

Ordinanza n. 2528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 108/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché il provvedimento di rilascio dell'immobile presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico e gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Puglia, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non indica i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il Collegio ha rilevato che l'appellante non aveva allegato nuove circostanze di fatto idonee a giustificare la riproposizione dell'istanza cautelare. Inoltre, il periculum in mora non è stato ritenuto apprezzabile, poiché il provvedimento di rilascio dell'immobile era già stato impugnato dall'interessata nelle competenti sedi civili e l'opposizione era stata respinta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, negando la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. La decisione si fonda sull'assenza di nuove circostanze di fatto a sostegno della reiterazione della domanda cautelare e, soprattutto, sulla mancata dimostrazione di un periculum in mora attuale e apprezzabile, anche in considerazione del precedente rigetto dell'opposizione proposta in sede civile contro il provvedimento di rilascio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, e liquidate in complessivi euro 1.500,00 a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge se dovuti. Il dispositivo contiene una probabile incongruenza materiale tra l'importo in cifre e quello scritto in lettere; il testo riporta infatti euro 1.500,00 e, tra parentesi, "cinquemila/00".

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è stata esaminata in sede cautelare; il rigetto è dipeso dalla mancata allegazione di nuove circostanze di fatto e dall'assenza di un periculum in mora apprezzabile.

Massime di principio

  • La riproposizione in appello di un'istanza cautelare richiede l'allegazione di nuove circostanze di fatto idonee a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta.
  • La sospensione cautelare della sentenza appellata non può essere concessa in assenza di un periculum in mora attuale e concretamente apprezzabile.
  • La precedente impugnazione del medesimo pregiudizio nelle competenti sedi civili, conclusasi con il rigetto dell'opposizione, può concorrere a escludere la sussistenza del periculum in mora nella fase cautelare amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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