Ordinanza n. 36/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare 1. della determinazione dirigenziale n. 1296 del 20.12.2025, con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha disposto l’esclusione di Matajur 3000 s.r.l. dalla procedura di selezione di cui all’Avviso n. 6 “Ausonia” – PUD 206, relativa all’affidamento in concessione demaniale marittima di area del litorale di Lignano Sabbiadoro; 2. nonché della determinazione dirigenziale n. 21 del 19.01.2026, recante aggiudicazione della medesima procedura in favore di Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner e C., unitamente alla graduatoria e a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per una concessione demaniale marittima e successiva aggiudicazione a favore di altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura selettiva relativa all'affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative e la conseguente aggiudicazione a favore della controinteressata. L'esclusione era stata disposta perché la ricorrente aveva prodotto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un PEF asseverato formalmente e sostanzialmente diverso da quello inserito nella busta economica. La ricorrente ha sostenuto che le modifiche tra il primo e il secondo PEF riguardassero soltanto la riclassificazione di voci non strutturali tra investimenti e costi operativi, senza modifiche del progetto, del canone, della durata o della capacità operativa. Ha dedotto violazione di principi e norme applicabili alla procedura ed eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. Il Comune e la controinteressata hanno contestato la fondatezza del ricorso e ne hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris e, in ogni caso, il periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha considerato decisivo che il PEF asseverato prodotto il 15 dicembre 2025 non fosse una mera riproduzione di quello inserito nella busta economica entro il termine di presentazione dell'offerta. Ha inoltre ritenuto non condivisibile la lettura della lex specialis proposta dalla ricorrente: il paragrafo 1 consentiva eventualmente di produrre successivamente, in regime di soccorso istruttorio, la sola asseverazione del PEF, non un PEF modificato; tale interpretazione risultava confermata dalle disposizioni sulla scadenza del termine telematico, sull'obbligo di inserire il PEF nella busta economica a pena di esclusione e sulla necessità che la piattaforma non accettasse offerte tardive. Il TAR ha quindi ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione aggiudicata all'esito di una procedura rispettosa dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e pubblicità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi 5.000 euro, 2.500 euro a favore del Comune e 2.500 euro a favore della controinteressata. È stata fissata l'udienza pubblica per il 18 novembre 2026.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora.
Par. 1 dell'Avviso di selezione n. 6
La proposta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno (...) a pena di irricevibilità. L’Ente concedente potrà consentire ai concorrenti che facciano motivata richiesta di produrre, successivamente alla suddetta scadenza e in regime di soccorso istruttorio, la sola asseverazione del Piano economico-finanziario (...)
La lex specialis consente, eventualmente, la produzione postuma della sola asseverazione del PEF, non la modifica o sostituzione del contenuto del PEF presentato entro il termine.
Par. 2.1 dell'Avviso di selezione n. 6
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta
Conferma la perentorietà operativa del termine di presentazione dell'offerta e impedisce la presentazione tardiva di un'offerta modificata.
Par. 5 dell'Avviso di selezione n. 6
Ciascun concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara deve presentare un’istanza corredata dalla seguente documentazione. (...) BUSTA ECONOMICA
Individua la busta economica come parte necessaria della documentazione di gara.
Par. 5.3 dell'Avviso di selezione n. 6
La Busta Economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: (...) b. Piano economico-finanziario sostenibile (...)
Impone l'inserimento del PEF nella busta economica a pena di esclusione e impedisce che il suo contenuto sostanziale venga modificato dopo la scadenza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede, a pena di esclusione, l'inserimento del piano economico-finanziario nella busta economica entro il termine di presentazione dell'offerta, la produzione successiva può riguardare soltanto l'asseverazione, se espressamente consentita, e non un PEF diverso o modificato nel suo contenuto sostanziale.
- La sostituzione o modifica postuma di un documento economico essenziale non costituisce regolarizzazione formale, ma altera l'offerta e viola la par condicio tra concorrenti, legittimando l'esclusione.
- L'interpretazione di una clausola della lex specialis deve essere coordinata con le altre disposizioni del disciplinare e della piattaforma telematica: il riferimento al possibile soccorso istruttorio per la sola asseverazione non può essere esteso fino a consentire la modifica dell'offerta economica.
- In sede cautelare, l'interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione aggiudicata all'esito di una procedura selettiva può prevalere sull'interesse del concorrente escluso quando il ricorso non presenti apprezzabili elementi di fumus boni iuris e non sia dimostrato un concreto periculum in mora.
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