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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43625/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Formisano impugna l'ordinanza del 24/04/2024 che ha revocato, con decorrenza indicata dal 3/01/2022, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (concessa originariamente con ordinanza del 25/09/2017 e rettificata il 18/10/2021). La revoca era fondata sulla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri del 01/04/2024 che segnalava la responsabilità di Formisano in un furto aggravato commesso il 29/10/2023, documentato da riprese video. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme penali e costituzionali (art. 47 Ord. pen., artt. 12, 27 e 111 Cost.), censura l'assenza di motivazione adeguata circa la retroattività della revoca e sostiene che non era intervenuta condanna definitiva per il fatto del 29/10/2023; contesta inoltre che il giudice non abbia valutato compiutamente il comportamento tenuto durante l'intero periodo di prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto legittima la decisione di revoca della misura alternativa, stante la gravità della condotta documentata e la possibilità di revocare senza attendere il giudicato quando emerga una violazione incompatibile con la prosecuzione della prova. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca (retroattività), ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non abbia motivato adeguatamente la scelta della decorrenza ex tunc: nella determinazione della data d'inizio della revoca il giudice deve valutare non solo la gravità del comportamento ma anche la condotta complessiva tenuta durante tutto il periodo di prova e l'incidenza delle prescrizioni. La sentenza è stata annullata per quel punto e rinviata per nuovo giudizio sulla decorrenza della revoca.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    La revoca dell'affidamento in prova è prevista quando il comportamento del beneficiario appare incompatibile con la prosecuzione della prova; anche una singola condotta grave può giustificare la revoca senza necessità di condanna definitiva, in quanto la valutazione attiene alla prognosi di rieducazione

  • art. 51-bis Ordinamento penitenziario

    Richiamato in relazione ai provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti; contesto procedurale che ha portato all'adeguamento dell'esecuzione della pena

  • art. 51-ter Ordinamento penitenziario

    Consente la sospensione provvisoria della misura alternativa; utilizzato dal Magistrato di sorveglianza per sospendere temporaneamente l'affidamento in prova in presenza di notizia di reato

  • artt. 12, 27 e 111 Costituzione

    Richiamati dal ricorrente a tutela dei principi costituzionali (legalità, responsabilità personale, garanzie del processo e del diritto alla difesa); la Corte ha comunque ritenuto compatibile la valutazione sindacabile del giudice di sorveglianza sul comportamento, fermo restando l'obbligo di motivare la decorrenza della revoca per tutelare i diritti del condannato

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova) può essere disposta anche in presenza di notizie di reato o di una sola condotta grave documentata, senza attendere la sentenza di condanna definitiva
  • Il Tribunale di sorveglianza deve motivare non solo l'opportunità della revoca ma anche la data di decorrenza della stessa: la retroattività richiede argomentazione che consideri la condotta complessiva durante il periodo di prova e l'efficacia delle prescrizioni
  • La semplice richiesta di archiviazione o preclusioni processuali non eliminano automaticamente la rilevanza della condotta ai fini della revoca, se la gravità naturalistica del fatto persiste
  • La sospensione provvisoria della misura ai sensi dell'art. 51-ter è uno strumento a disposizione del giudice quando emergono notizie di reato che pongono dubbi sulla prosecuzione della prova
  • In situazioni analoghe, chi decide per la revoca deve documentare puntualmente perché la condotta rilevata compromette la prognosi rieducativa originaria; in assenza di motivazione sulla decorrenza, la decisione può essere annullata e rimessa per nuovo esame

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