Sentenza n. 1401/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata tempestiva esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a risarcire il danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, liquidandolo in 4,5 mensilità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 15/2025 della Corte d’Appello di Brescia, passata in giudicato, chiedendo l’esecuzione della condanna del Ministero al pagamento del risarcimento, quantificato in 4,5 mensilità, per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Dopo la costituzione del Ministero senza difese, la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto il pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese in base alla soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero aveva pagato le somme dovute nel corso del giudizio. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero per soccombenza virtuale, ritenendo che l’adempimento tardivo confermasse la fondatezza della pretesa. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Nel determinare il compenso, il TAR ha valorizzato sia il comportamento collaborativo del Ministero dopo il pagamento, sia la serialità di controversie analoghe patrocinate dai medesimi difensori, che consente modalità standardizzate di gestione e giustifica una riduzione proporzionata dell’impegno professionale riferibile al singolo ricorso.
Norme richiamate
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe
Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza, qui proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Il sopravvenuto pagamento delle somme dovute determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.
La regola sul compenso per l’assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale è assunta come criterio analogico per ridurre il compenso in controversie seriali, omogenee e gestite con modalità standardizzate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale del dovuto intervenuto nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie tardivamente alla condanna, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, se il ritardo conferma la fondatezza della pretesa azionata.
- Nella liquidazione delle spese legali per controversie seriali con identica situazione sostanziale e processuale, la standardizzazione dell’attività e la conseguente riduzione dell’impegno professionale riferibile a ciascun ricorso possono giustificare una proporzionale riduzione del compenso.
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