Cassazione Penale, Ordinanza n. 33068/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguata e priva di vizi logico-giuridici la motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 settembre 2025, che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 66 del 2003. Con un unico motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le valutazioni del giudice di merito sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici e idonea a spiegare le ragioni della decisione. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la protrazione della condotta per almeno tre mesi, il mancato adeguamento dell'imputata alle prescrizioni impartite anche dopo la contestazione amministrativa e l'assenza di collaborazione con l'autorità accertatrice.
Norme richiamate
La norma è indicata quale disposizione incriminatrice del reato per il quale è intervenuta la condanna, ma il testo non ne specifica il contenuto applicativo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione del giudice di merito, che ne esclude i presupposti, sia congrua, immune da vizi logico-giuridici e dia adeguatamente conto della decisione.
Massime di principio
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici.
- La protrazione della condotta per un periodo significativo, il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite anche dopo la contestazione amministrativa e l'assenza di collaborazione con l'autorità accertatrice possono essere valorizzati dal giudice di merito per escludere la particolare tenuità del fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione del giudice di merito sulla particolare tenuità del fatto senza individuare specifici vizi logico-giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
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