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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46586/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di revisione della sentenza n. 298/1998 del Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Marano). Sostenevano, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione per una presunta confusione tra la fase rescindente e quella rescissoria; in secondo luogo, l'inosservanza delle norme processuali perché le prove prodotte non sarebbero state acquisite e valutate integralmente. Il punto centrale del ricorso era che sarebbero emerse prove nuove tali da dimostrare che i reati si erano prescritti, essendo le opere ultimate prima dell'irrevocabilità della condanna.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello di Roma, che aveva esaminato numerosi documenti (originali e copie) e aveva evidenziato gravi difetti probatori e di allegazione: mancava parte essenziale della copia della sentenza d'appello, mancava copia della sentenza della Cassazione richiamata, non erano prodotti gli allegati alla comunicazione di notizia di reato del 28/06/1996, né verbale e trascrizione/registrazione del testimone di polizia giudiziaria; le dichiarazioni testimoniali erano vaghe e generiche, le fotografie non consentivano di accertare lo stato dell'immobile alla data indicata, e le ricevute di allaccio utenze non provavano l'effettiva ultimazione dell'opera. La Corte ha richiamato il principio per cui la revisione è un rimedio straordinario che richiede "nuovi elementi" estranei a quanto definito nel processo e non una diversa valutazione di prove già note. Visto l'assenza di elementi idonei a mettere in crisi il giudicato, la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento formale alla presentazione delle conclusioni da parte delle parti in Cassazione; qui indicato perché le parti hanno reso le conclusioni ai sensi di tale articolo.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Disciplina la revisione: la Corte valuta l'ammissibilità dell'istanza di revisione basata su prove nuove e su fatti sopravvenuti; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità ex art. 630.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Regola l'udienza dibattimentale in sede di revisione/rescindente; la Corte può valutare in sede dibattimentale gli elementi necessari.

  • art. 637 cod. proc. pen.

    Consente che la valutazione dei presupposti di ammissibilità e delle prove nuove possa intervenire congiuntamente nella fase di decisione di merito; la Corte ha richiamato tale possibilità procedurale.

  • art. 45 L. 47/1985

    Norma in materia di abusivismo edilizio: l'allaccio di utenze in violazione dell'art. 45 viene richiamato per spiegare che la sola attivazione delle utenze non prova l'ultimazione dell'opera o la sanatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale articolo condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La revisione è un rimedio straordinario: non serve a ottenere una diversa valutazione di prove già note, ma richiede nuovi elementi di fatto estranei al processo originario capaci di incidere sul giudicato.
  • In sede di revisione il giudice può valutare preliminarmente l'ammissibilità e, se necessario, confrontare le cosiddette "prove nuove" con quelle già acquisite; tale valutazione deve essere realistica e ancorata alla concreta documentazione.
  • Prove vaghe, generiche o prive di riscontri (dichiarazioni testimoniali imprecise, fotografie non datate o non idonee a identificare lo stato dei luoghi, ricevute di utenze) sono inidonee a fondare una richiesta di revisione.
  • La mancanza di documentazione essenziale o di parti integrali di atti decisivi (es. copie incomplete di sentenze, mancanza di verbali o registrazioni) può rendere la richiesta di revisione inammissibile per carenza probatoria.
  • Non è obbligatorio acquisire l'intero fascicolo d'ufficio se le parti hanno già prodotto i documenti ritenuti rilevanti; tuttavia, i documenti prodotti devono essere idonei, completi e attendibili.
  • La decisione di inammissibilità della richiesta di revisione, se sorretta da motivazione logica e coerente, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.

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