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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4746/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva depositato, il 15 novembre 2022, un atto intitolato "dichiarazione di impugnazione con motivi contestuali" volto a impugnare la sentenza del Tribunale di Napoli nord del 12 maggio 2017 e contestualmente a chiedere la rimessione in termini e la non esecutività del titolo. L'atto era però notificato e presentato davanti allo stesso Tribunale che aveva emesso la sentenza (giudice dell'esecuzione) e non alla Corte di appello. Il Tribunale qualificò l'istanza come domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. e la dichiarò inammissibile perché, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 629-bis, tale istanza deve essere "presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento". La difesa ha impugnato davanti alla Cassazione sostenendo che, anche qualora l'atto fosse qualificabile come istanza di rescissione, il giudice erroneamente investito avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente anziché dichiararne l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'atto presentato era correttamente qualificato come istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e che, ai sensi del comma 2 di tale norma, l'istanza era inammissibile perché proposta davanti a giudice incompetente. La Corte ha inoltre ritenuto che la regola della rimessione degli atti al giudice competente prevista dall'art. 568, comma 5, c.p.p. non sia applicabile all'ipotesi della rescissione del giudicato; conseguentemente non era obbligo del giudice erroneamente investito di trasmettere gli atti alla Corte di appello, ma di dichiarare l'inammissibilità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p. (Rescissione del giudicato)

    la istanza di rescissione del giudicato sia "presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento"

    La Corte interpreta la norma come prescrittiva e tassativa circa la competenza territoriale e le modalità di proposizione: la domanda di rescissione deve essere presentata alla Corte di appello e la sua proposizione davanti a giudice diverso determina l'inammissibilità della domanda.

  • art. 582 c.p.p.

    "l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"

    Norma generale sulle modalità di presentazione dell'impugnazione; la Corte osserva che l'art. 629-bis costituisce una deroga a questa regola generale per la specifica fattispecie della rescissione del giudicato.

  • art. 568, comma 5 c.p.p.

    La norma impone al giudice investito di un'impugnazione per la quale sia incompetente di rimettere l'atto al giudice competente. La Corte rileva però che tale previsione non si estende alla procedura di rescissione del giudicato disciplinata dall'art. 629-bis, per la quale la presentazione davanti al giudice incompetente determina l'inammissibilità della domanda senza obbligo di trasmissione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma impiegata per irrogare la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Se si deduce la nullità delle notificazioni e si contesta una sentenza divenuta irrevocabile per mancata conoscenza del processo, lo strumento corretto è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., non la semplice rimessione in termini.
  • La domanda di rescissione del giudicato va presentata alla Corte di appello del distretto del giudice che ha emesso il provvedimento; la sua proposizione davanti a un giudice diverso comporta inammissibilità per violazione delle forme tassative.
  • La regola generale che impone al giudice incompetente di rimettere l'atto al giudice competente (art. 568, comma 5) non trova applicazione alla rescissione del giudicato: l'errata competenza forma causa di inammissibilità e non di rimessione.
  • Se si vuol contestare una sentenza sulla base della mancata decorrenza del termine di impugnazione per vizi di notifica, valutare se sia possibile proporre un appello tardivo allegando che il termine non è mai corso; diversamente, proporre la rescissione del giudicato quando la sentenza è passata in giudicato.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, osservare con rigore le modalità di proposizione e la competenza territoriale previste dalle norme speciali (in particolare art. 629-bis) prima di depositare l'istanza.

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