Cassazione Penale, Sentenza n. 38136/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pandolfini ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, rideterminando la qualificazione dei fatti originariamente giudicati come bancarotta fraudolenta, li ha riqualificati ai sensi degli artt. 217, co. 1, n. 4) e 217, co. 2) legge fallimentare. Il ricorrente censura la motivazione della corte territoriale ritenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice ex art. 224, co. 1, n. 2) (o comunque che la corte non abbia adeguatamente motivato la scelta di applicare l'art. 217, co. 1, n. 4) e la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto — la colpa grave). La questione centrale è dunque la corretta qualificazione giuridica (e la prova dell'elemento soggettivo) della mancata tempestiva richiesta di fallimento e delle omissioni gestionali contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo la motivazione della corte territoriale del tutto lacunosa. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio, con l'indicazione che il giudice del rinvio deve motivare specificamente la scelta tra le fattispecie applicabili (art. 217, co.1, n.4 vs art. 224, n.2) e valutare compiutamente la sussistenza, anche sotto il profilo soggettivo, degli elementi della fattispecie ritenuta.
Norme richiamate
art. 217, co. 1, n. 4) legge fallimentare
Fattispecie di bancarotta semplice relativa alla mancata tempestiva richiesta di fallimento; richiede la prova di colpa grave (imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di obblighi non aventi fonte nella legge).
art. 217, co. 2) legge fallimentare
Richiamato nella riqualificazione operata dalla corte territoriale insieme al comma 1, ma non approfondito: la sentenza di Cassazione segnala la necessità che ogni applicazione sia adeguatamente motivata.
art. 224, co. 1, n. 2) legge fallimentare
Bancarotta semplice per inosservanza di obblighi imposti dalla legge; si distingue per la configurazione della colpa specifica quando il dissesto è determinato o aggravato dall'inosservanza di obblighi normativi.
art. 223, co. 2, n. 2) legge fallimentare
Richiamato come paragone giurisprudenziale: in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare le operazioni dolose possono consistere anche nel sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, segno di una scelta gestionale consapevole.
Norma societaria che impone la convocazione dell'assemblea dei soci in caso di riduzione del capitale sociale sotto il limite legale; la sua inosservanza può essere considerata obbligo di legge rilevante ai fini della fattispecie di cui all'art. 224, n. 2).
Massime di principio
- La derubricazione da una fattispecie più grave a una meno grave richiede una motivazione specifica e puntuale: il giudice d'appello deve indicare le ragioni per cui preferisce una qualificazione piuttosto che un'altra.
- La differenza essenziale tra art. 217, co.1, n.4 (colpa grave generica) e art. 224, n.2 (colpa specifica per inosservanza di obblighi di legge) è l'elemento soggettivo; occorre accertare se il dissesto derivi da omissioni non legislative (colpa grave) o dall'inosservanza di obblighi imposti dalla legge (colpa specifica).
- La mancata tempestiva richiesta di fallimento è punibile solo se emerge una omissione consapevole o una colpa grave provata concretamente, non per il mero ritardo.
- L'inosservanza di obblighi di legge (es. obblighi fiscali/previdenziali o convocazione assemblea per riduzione del capitale) può integrare la fattispecie di cui all'art. 224 quando contribuisce al dissesto o lo aggrava.
- Se la motivazione dell'appello è insufficiente, la Corte di Cassazione annulla e rinvia: il giudice del rinvio dovrà applicare i principi di diritto indicati e motivare in modo puntuale la ricostruzione fattuale e giuridica.
- L'assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero sulla derubricazione non esonera la corte d'appello dall'onere di motivare compiutamente la nuova qualificazione.
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