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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09745/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata sulla pena e sulla comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva era adeguata e non presentava profili di arbitrarietà o illogicità manifesta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e, in particolare, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva. La ricorrente sosteneva in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse stato determinato in modo non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena base, nonché la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in legittimità se non nei casi di arbitrio o illogicità manifesta. Ha inoltre ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è espressione di valutazione discrezionale del merito, sindacabile solo in caso di motivazione carente o manifestamente illogica; nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e congrua.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio che orienta il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'agente ai fini della commisurazione della pena.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la scelta sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee o opposte è attività discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • È sufficiente una motivazione sintetica che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare la scelta di equivalenza tra circostanze, quando tale soluzione sia ritenuta idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena in concreto.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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