Sentenza n. 5370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17400/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla gara, la revoca della proposta di aggiudicazione e la successiva proposta di aggiudicazione alla seconda classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, prima classificata nella gara per l'affidamento di un servizio integrato di ausilio agli uffici, è stata esclusa dopo le verifiche sulla regolarità fiscale. Il RUP aveva rilevato una violazione tributaria non definitivamente accertata, relativa a un avviso di accertamento notificato dopo la presentazione dell'offerta, per imposte pari a circa 96.902 euro, superiore alla soglia del 10% del valore dell'appalto prevista dall'art. 3 dell'allegato II.10 al d.lgs. 36/2023. Il verbale richiamava inoltre ulteriori pendenze tributarie, la mancata indicazione delle posizioni nel DGUE e la prospettata comunicazione di notizia di reato per dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. Roma Capitale aveva quindi ritenuto compromesso il rapporto fiduciario e disposto l'esclusione, revocando la proposta di aggiudicazione e proponendo l'aggiudicazione alla seconda classificata. L'impresa ha dedotto in appello: 1) violazione dell'art. 95 del d.lgs. 36/2023 e difetto di motivazione, sostenendo che non fosse stata esplicitata la concreta incidenza della violazione sull'affidabilità e sulla capacità economica dell'operatore, che fosse stata applicata una sanzione sproporzionata e che il TAR avesse integrato ex post la motivazione; 2) erronea qualificazione dello schema d'atto e dell'avviso di accertamento come violazione grave non definitivamente accertata, deducendo che alcune posizioni erano state annullate o pagate, che l'avviso era stato impugnato e che la somma provvisoriamente dovuta non era ancora stata affidata alla riscossione al momento dell'esclusione; 3) violazione del contraddittorio procedimentale, poiché l'amministrazione non avrebbe esaminato i chiarimenti forniti e non avrebbe consentito osservazioni specifiche sull'avviso di accertamento successivamente acquisito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il verbale del RUP, recepito nella determinazione di esclusione, contenesse una motivazione dettagliata e un'istruttoria articolata, tali da consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla stazione appaltante. L'amministrazione non ha applicato un automatismo espulsivo fondato sul mero superamento della soglia quantitativa, ma ha esercitato la discrezionalità prevista dall'art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023, valutando complessivamente l'entità della violazione, le ulteriori pendenze, la mancata comunicazione delle posizioni nel DGUE e la prospettata notizia di reato, traendone un giudizio di inaffidabilità dell'operatore e di compromissione del rapporto fiduciario. La prognosi negativa, pur definita dal TAR implicita, era ritenuta agevolmente ricavabile dalla motivazione complessiva dell'atto. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio: la stazione appaltante aveva richiesto ripetutamente chiarimenti e documentazione, consentendo all'impresa di interloquire sulle posizioni fiscali. La sentenza sottolinea il particolare dovere di chiarezza e completezza gravante sui concorrenti nelle procedure di gara; la reticenza o l'omissione informativa può essere valutata, insieme agli altri elementi, nell'ambito del giudizio discrezionale sull'affidabilità. L'appello è stato quindi respinto; l'impresa è stata condannata al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori e spese di legge, in favore di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante esclude un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
La causa di esclusione è non automatica: il superamento della soglia di gravità non impone di per sé l'espulsione, ma richiede una valutazione concreta e motivata dell'incidenza della violazione sull'integrità e affidabilità dell'operatore e sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
art. 3 dell'allegato II.10 al d.lgs. 36/2023
La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto.
La soglia quantitativa individua la gravità della violazione fiscale e va calcolata considerando imposte e tasse, con esclusione di sanzioni e interessi.
art. 4 dell'allegato II.10 al d.lgs. 36/2023
Disciplina le violazioni gravi non definitivamente accertate e i relativi presupposti, nell'ambito della causa di esclusione non automatica prevista dall'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Il principio di fiducia opera reciprocamente e impone obblighi di correttezza, chiarezza e completezza anche all'operatore economico; la reticenza può concorrere alla valutazione di inaffidabilità.
art. 96, commi 1 e 14, d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante in relazione all'acquisizione delle informazioni tramite il fascicolo virtuale e agli effetti delle omissioni dichiarative; la sentenza, tuttavia, non accoglie le relative censure.
Richiamato dall'appellante in relazione alla consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico; la censura non è stata ritenuta decisiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa, unitamente all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La causa di esclusione per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate prevista dall'art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023 non opera automaticamente: il superamento della soglia quantitativa prevista dall'allegato II.10 costituisce il presupposto della gravità, ma la stazione appaltante deve svolgere una valutazione discrezionale e concreta dell'incidenza della violazione sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore economico e motivare le ragioni dell'esclusione.
- La motivazione dell'esclusione può risultare dall'esame complessivo del verbale istruttorio e del provvedimento finale, purché da tale motivazione sia ricostruibile l'iter logico seguito dalla stazione appaltante e siano individuabili gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità; non è necessario che ogni singola conclusione sia formulata con una distinta espressione formale.
- Nel valutare l'affidabilità dell'operatore economico, la stazione appaltante può considerare congiuntamente la violazione fiscale non definitivamente accertata, la sua entità, ulteriori pendenze, omissioni o reticenze informative e altri elementi obiettivi emersi dall'istruttoria, purché la valutazione complessiva sia motivata e non si traduca in un automatismo espulsivo.
- Nelle procedure di gara grava sui concorrenti un dovere particolarmente intenso di chiarezza e completezza nella rappresentazione delle informazioni rilevanti per la verifica dei requisiti; la reticenza o l'omissione informativa può costituire un elemento autonomamente apprezzabile nel giudizio discrezionale sull'affidabilità e sulla permanenza del rapporto fiduciario.
- Il contraddittorio procedimentale in materia di verifica dei requisiti risulta rispettato quando la stazione appaltante richiede all'operatore chiarimenti e documentazione sulle posizioni rilevanti e valuta gli elementi acquisiti nel successivo provvedimento, senza che sia necessario reiterare il contraddittorio su ogni singolo documento qualora il concorrente abbia già avuto una concreta possibilità di interloquire.
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