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Sentenza

Sentenza n. 598/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 20/2024, depositata e resa pubblica il 04.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 245/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 27.09.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.01.2026

Giustizia amministrativa202600153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente, per complessivi 2.000 euro oltre interessi, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata al Ministero il 27 settembre 2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, salvo il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lanusei, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il rigetto è stato motivato sia dalla già disposta nomina del commissario ad acta, sia dall'assenza di ragioni sufficienti per applicare la penalità di mora, considerando la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture territoriali e soggetti esterni, la rilevante mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, nonché l'importo modesto e l'utilizzo facoltativo, del beneficio. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 400 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta; il comma 4, lett. e), disciplina la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre all'ipotesi di manifesta iniquità; nel caso concreto la nomina del commissario e le caratteristiche dell'adempimento hanno giustificato il rigetto dell'astreinte.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di insufficienza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso; tale strumento può essere utilizzato dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'Amministrazione statale per l'esecuzione di un titolo giudiziario comportante obblighi patrimoniali, la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al creditore di chiedere l'esecuzione coattiva del giudicato mediante gli strumenti dell'art. 114 c.p.a.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, individuando anche le modalità e il termine dell'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'Amministrazione inadempiente: può essere negata quando sussistano ragioni ostative concrete, tra cui la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la straordinaria serialità del contenzioso e la già disposta nomina di un commissario ad acta.
  • La modestia dell'importo e la natura non essenziale e facoltativa del beneficio oggetto dell'obbligo di esecuzione possono concorrere a escludere, insieme ad altri elementi concreti, l'applicazione dell'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può avvalersi del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 per assicurare l'esecuzione del titolo giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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