Cassazione Penale, Ordinanza n. 19173/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile. Dal testo emerge che la contestazione riguardava un episodio di impedimento dell'esercizio di un diritto di servitù, realizzato mediante l'apposizione di un lucchetto. Il ricorrente ha dedotto un vizio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la condotta accertata sarebbe ontologicamente diversa da quella contestata. La Corte di cassazione rileva però che tale censura riproduceva profili già esaminati e disattesi dalla sentenza impugnata, la quale aveva escluso ogni difetto di correlazione, ritenendo che anche l'impedimento all'esercizio della servitù tramite lucchetto integri la violenza sulle cose richiesta per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che la condotta accertata non era diversa da quella contestata e che l'apposizione del lucchetto costituiva violenza sulle cose idonea a integrare il reato contestato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La violenza sulle cose rilevante per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni può consistere anche in un intervento materiale che, pur senza danneggiare il bene, ne alteri la fruibilità e impedisca o ostacoli in misura apprezzabile l'esercizio del diritto altrui.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose non richiede necessariamente un deterioramento materiale del bene, potendo consistere anche in una modifica della sua destinazione o fruibilità.
- È sufficiente, ai fini della tipicità, che l'intervento sul bene incida concretamente sull'interesse della persona offesa a mantenere invariato lo stato dei luoghi e ostacoli in modo apprezzabile l'esercizio del diritto.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione resa, è inammissibile.
- La deduzione di un preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza non è fondata quando la condotta accertata resti sostanzialmente sovrapponibile a quella contestata, anche se descritta con modalità concrete diverse.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; quando tale assenza di colpa non risulta, la condanna è dovuta.
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