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Sentenza

Sentenza del 28/12/2018 n. 33575 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la corretta classificazione doganale di un termografo elettronico a infrarossi importato dalla società. L'Agenzia delle Dogane lo aveva classificato alla voce N.C. 85253090, relativa agli apparecchi per la ripresa termica di immagini, con conseguente applicazione dei dazi, mentre la contribuente lo aveva dichiarato alla voce N.C. 90273000, relativa agli spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano radiazioni ottiche, beneficiando dell'esenzione. L'Agenzia contestava inoltre la valutazione del parere del Collegio dei periti e la motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla rilevanza del mancato esame diretto della merce da parte del Collegio dei periti, ritenendo che tale circostanza fosse stata valutata come elemento incidente sull'attendibilità probatoria del parere e non come violazione di un obbligo normativo. Ha rigettato il secondo motivo, escludendo l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che il termografo, poiché rileva la radiazione infrarossa e la trasforma in immagini rappresentative della distribuzione del calore senza esprimere i risultati in cifre, rientrasse nella voce N.C. 85253090. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 65 e seguenti

    Le disposizioni disciplinano la procedura doganale e il ruolo degli organi tecnici. La Corte ha precisato che il mancato esame diretto della merce da parte del Collegio dei periti non costituisce, di per sé, violazione di un obbligo normativo, ma può incidere sull'attendibilità e sulla forza probatoria del parere.

  • Regolamento CEE 23 luglio 1987, n. 2658, allegato 1, voce N.C. 85253090

    Apparecchi per la ripresa termica di immagini, con sensore a raggi infrarossi, in grado di captare l'irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura di singole superfici o oggetti, in vari toni di grigio o a colori, con esclusione degli apparecchi che misurano la temperatura o riproducono i valori sotto forma di cifre.

    La voce comprende i termografi o apparecchi analoghi che trasformano la radiazione infrarossa in immagini cromatiche o in tonalità di grigio. È determinante la funzione concreta dello strumento: se produce immagini termiche e non valori numerici, la classificazione ricade in questa voce.

  • Regolamento CEE 23 luglio 1987, n. 2658, allegato 1, voce N.C. 90273000

    Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR).

    La voce riguarda strumenti destinati all'analisi spettrometrica delle radiazioni ottiche. Non comprende automaticamente ogni apparecchio che utilizzi radiazioni infrarosse: occorre verificare la funzione specifica e il modo in cui lo strumento elabora e restituisce i dati.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la decisione non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. Nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché indicava le ragioni dell'inattendibilità del parere tecnico.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale di apparecchi tecnici prevale la funzione oggettiva concretamente svolta dal bene, ricavata dal testo delle voci tariffarie, rispetto alla denominazione commerciale o alla generica tecnologia utilizzata.
  • L'uso di sensori infrarossi non implica automaticamente la classificazione come strumento spettrometrico: un apparecchio che converte il calore in immagini rientra nella voce degli apparecchi per ripresa termica, mentre uno strumento che analizza lo spettro e fornisce misurazioni spettrometriche può rientrare nella voce degli spettrometri.
  • La distinzione pratica fondamentale è tra strumenti che restituiscono immagini termiche e strumenti che misurano o rappresentano numericamente i valori rilevati. La presenza di risultati numerici può escludere la classificazione nella specifica voce relativa agli apparecchi di ripresa termica, secondo le esclusioni previste.
  • I pareri tecnici dell'amministrazione doganale non sono intangibili: il giudice può valutarne attendibilità, coerenza, completezza e confronto con le osservazioni del contribuente. Il mancato esame diretto del bene è un elemento che può ridurne il valore probatorio, anche senza costituire una violazione procedurale autonoma.
  • Per contestare efficacemente una riclassificazione doganale è importante produrre documentazione tecnica dettagliata sulle caratteristiche funzionali del prodotto e contestare puntualmente le conclusioni dell'amministrazione; per l'amministrazione è essenziale motivare la classificazione e confrontarsi con le osservazioni tecniche della parte.

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