Sentenza del 22/01/2019 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA relativa agli anni d'imposta 2010 e 2011, per complessivi 294.719 euro, sostenendo che gli acquisti di materiale plastico effettuati dalla B s.p.a. presso T s.r.l. fossero operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Secondo l'Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto conoscere la natura fraudolenta della fornitrice, considerati gli esiti delle indagini penali, alcune irregolarità nella documentazione commerciale, l'assenza di contratti formali e le caratteristiche anomale della T. La B s.p.a. ha invece sostenuto di avere agito in buona fede, effettuato pagamenti effettivi, registrato regolarmente le fatture e ricevuto realmente la merce.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto non provata la consapevole partecipazione della B s.p.a. alla frode carosello: la società aveva dimostrato i pagamenti, la registrazione contabile, gli ordini di acquisto e i documenti di trasporto. Le discordanze documentali sono state considerate sporadiche, in parte dovute a un errore materiale e comunque non decisive. L'assenza di contratti formali non è stata ritenuta significativa, poiché gli ordini di acquisto potevano integrare la prassi commerciale di conclusione delle forniture. Inoltre, gli acquisti dalla T rappresentavano soltanto il 3% e il 3,87% degli acquisti complessivi e riguardavano una resina particolare non reperibile presso i fornitori principali, circostanze incompatibili, in via induttiva, con una consapevole partecipazione alla frode. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alla B s.p.a. le spese processuali, liquidate in 7.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere censure specifiche. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto formalmente ammissibile e specifico l'appello dell'Agenzia delle Entrate, pur respingendolo nel merito.
Principi euro-unitari e giurisprudenziali sulla detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti
Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Amministrazione dimostri che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Tuttavia, la mera irregolarità del fornitore o la presenza di anomalie non sono sufficienti se non formano un quadro probatorio concreto, coerente e idoneo a dimostrare la consapevolezza del contribuente.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di frode carosello, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'eventuale inesistenza soggettiva dell'operazione o l'inadempimento del fornitore, ma anche che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La regolare tenuta della contabilità, l'effettivo pagamento delle fatture, la disponibilità della merce e la presenza di ordini e documenti di trasporto costituiscono elementi importanti a sostegno della buona fede del contribuente.
- Anomalie formali sporadiche, come date non perfettamente coincidenti o l'assenza di un contratto scritto, non dimostrano automaticamente la partecipazione alla frode, soprattutto quando esiste una prassi commerciale compatibile con tali irregolarità.
- La marginalità economica dei rapporti con il fornitore e l'esistenza di una ragione commerciale plausibile per l'acquisto possono indebolire l'ipotesi che il contribuente abbia partecipato consapevolmente a un meccanismo fraudolento.
- La buona fede non esonera completamente l'impresa dall'adottare verifiche ragionevoli sui propri fornitori, ma la valutazione deve essere concreta e proporzionata alle circostanze; non è sufficiente dimostrare che il fornitore fosse irregolare o poco conosciuto.
- La responsabilità del rappresentante del fornitore o gli illeciti commessi da quest'ultimo non si trasferiscono automaticamente al cliente: occorrono elementi specifici che colleghino il cliente alla frode o dimostrino la sua consapevolezza.
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