Sentenza del 22/01/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento induttivo - utilizzo di presunzioni - è possibile - potere di controllo della Commissione - permane. Impresa commerciale - liquidazione - cessione di prodotti di magazzino - abbattimento delle rimanenze - 50% - è ragionevole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva proceduto a un accertamento induttivo, fondato su presunzioni, a causa dell'omessa presentazione della contabilità da parte del contribuente o della sua ritenuta inattendibilità. La controversia riguardava anche la valutazione delle rimanenze di magazzino cedute nell'ambito della liquidazione dell'impresa e, in particolare, la misura della riduzione del loro valore per tener conto della possibile obsolescenza. Il contribuente contestava la ricostruzione dell'Ufficio, ritenuta non verosimile o irragionevole.
La decisione
La decisione afferma che anche nell'accertamento induttivo l'Amministrazione può utilizzare presunzioni, ma la Commissione tributaria mantiene il potere di verificarne la verosimiglianza e la ragionevolezza. Quando il risultato dell'accertamento appare anormale o non plausibile, il giudice può correggerlo. Nel caso delle rimanenze cedute durante la liquidazione, è stata ritenuta ragionevole una riduzione del valore, per possibile obsolescenza, non superiore al 50%.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo è ammesso quando la contabilità manca o è inattendibile, ma non attribuisce all'Ufficio una discrezionalità illimitata: le presunzioni devono condurre a risultati plausibili e coerenti con la realtà economica.
- Il giudice tributario può sindacare e rettificare la ricostruzione presuntiva dell'Amministrazione quando gli esiti risultano anormali, sproporzionati o irragionevoli.
- Nella liquidazione di un'impresa, il valore delle rimanenze può essere ridotto per tenere conto dell'obsolescenza e della difficoltà di vendita, ma la riduzione deve essere adeguatamente giustificata e non può eccedere limiti ritenuti ragionevoli nel caso concreto.
- La perdita o inattendibilità della contabilità non comporta automaticamente l'accoglimento integrale delle stime dell'Ufficio: il contribuente può contestarne la coerenza economica e fornire elementi alternativi di valutazione.
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