Sentenza del 22/01/2019 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. L'avviso contestava alla società una maggiore IRES di 2.353.120,00 euro, ritenendo che alcune società collegate avessero realizzato operazioni immobiliari e finanziarie simulate o prive di effettiva giustificazione economica, finalizzate all'indebito abbattimento del reddito imponibile e al trasferimento di redditi alla società YYYYY snc. La contribuente aveva sostenuto che tali operazioni non fossero state adeguatamente provate. In appello, la resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché l'Agenzia aveva notificato l'appello esclusivamente tramite PEC, mentre il giudizio di primo grado era stato instaurato in forma cartacea.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inesistente la notificazione telematica dell'appello, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato in forma cartacea e, secondo la disciplina applicabile, la scelta della modalità processuale effettuata all'origine vincolava anche il successivo grado di appello. Di conseguenza, è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
Articoli 39 e 41 del D.P.R. n. 600/1973
Costituiscono la base normativa indicata dall'Amministrazione finanziaria per la rettifica della dichiarazione dei redditi e l'accertamento della maggiore IRES.
Articoli 16, 20 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplinano le modalità di notificazione degli atti del processo tributario e la proposizione dell'appello. La Commissione ha ritenuto che, nel caso concreto, tali disposizioni imponessero il rispetto della forma cartacea già utilizzata nel primo grado.
Articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato con riferimento alla costituzione della parte ricorrente nel giudizio di primo grado mediante deposito della copia conforme del ricorso e della documentazione relativa alla notificazione.
Articolo 2, comma 3, del decreto MEF n. 163/2013
La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
La norma è stata interpretata anche in senso contrario: se il giudizio è stato instaurato in forma cartacea, la stessa modalità deve essere mantenuta nel successivo grado di appello. Il mutamento dalla forma cartacea a quella telematica è stato ritenuto illegittimo nel caso esaminato.
Decreto MEF n. 163/2013 e disciplina del Processo Tributario Telematico nella Regione Lazio
La possibilità di utilizzare il processo tributario telematico nella Regione Lazio era prevista per i giudizi instaurati a decorrere dal 15 aprile 2017. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2015 in forma cartacea, l'appello doveva rispettare la medesima modalità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, occorre verificare la disciplina telematica applicabile al momento dell'instaurazione del giudizio e nella specifica circoscrizione giudiziaria.
- Quando la normativa prevede la continuità della modalità processuale, la scelta tra forma cartacea e telematica effettuata nel primo grado può vincolare le parti anche in appello.
- La notificazione dell'appello con una modalità diversa da quella validamente utilizzata nel primo grado può comportare l'inammissibilità o l'inesistenza della notificazione e impedire l'esame del merito.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare in modo concreto e puntuale le operazioni simulate, il trasferimento dei redditi e l'eventuale finalità elusiva o abusiva; il semplice richiamo a collegamenti societari o a un'attività investigativa non è necessariamente sufficiente.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, il giudice può confermare l'esito favorevole al contribuente ma compensare integralmente le spese di lite.
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