Sentenza del 22/01/2019 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società di capitali - Concessione in comodato gratuito di immobili in favore di terzi - Comportamento antieconomico - Contrasto con il fine di lucro - Mancata giustificazione - Accertamento ex art. 39, co. 1, lett. d), dPR 600/73 - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla concessione gratuita in comodato di cinque immobili di proprietà della società a soggetti terzi. La società, caratterizzata anche da significative perdite, non avrebbe fornito giustificazioni concrete e documentate per una scelta ritenuta incompatibile con il fine di lucro proprio di una società di capitali. L'Ufficio ha quindi rideterminato i ricavi mediante canoni figurativi calcolati sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). La società ha contestato, tra l'altro, la mancata considerazione delle osservazioni al processo verbale di constatazione, l'uso del principio di antieconomicità, l'utilizzo dei dati OMI, la carenza di motivazione e il difetto dei poteri di firma.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per il 2011. Ha ritenuto che la concessione gratuita di immobili di rilevante valore, da parte di una società immobiliare che registrava perdite, costituisse un comportamento antieconomico non adeguatamente giustificato. In assenza di spiegazioni specifiche, plausibili e comprovate, tale condotta è stata considerata idonea a giustificare l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e la ricostruzione dei ricavi sulla base dei valori OMI. La società è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre oneri.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati
Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione quando il comportamento economico dell'impresa e gli elementi disponibili fanno ritenere inattendibili i ricavi dichiarati, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
Art. 9 TUIR
È stato utilizzato come riferimento per determinare il valore normale dei canoni di locazione non dichiarati, mediante il ricorso ai valori medi di mercato risultanti dai dati OMI.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000
Le osservazioni presentate dal contribuente dopo il processo verbale di constatazione devono essere valutate dall'Ufficio; nel caso concreto la Commissione ha ritenuto che fossero state esaminate e adeguatamente confutate, sebbene presentate oltre il termine di 60 giorni.
Art. 7 legge 212/2000
Richiede una motivazione adeguata dell'atto impositivo; la Commissione ha ritenuto soddisfatto tale obbligo perché l'avviso illustrava le ragioni del recupero e le risposte alle osservazioni della società.
Art. 42 d.P.R. 600/1973
Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione, poiché l'atto esponeva sufficientemente i presupposti della ripresa fiscale.
Massime di principio
- La concessione gratuita o a condizioni manifestamente inferiori al mercato di beni immobili da parte di una società di capitali può essere considerata antieconomica quando appare incompatibile con il fine di lucro e non è sostenuta da ragioni economiche concrete.
- Un comportamento antieconomico, soprattutto se accompagnato da perdite reiterate o da una marcata sproporzione tra costi e ricavi, può costituire presunzione idonea a legittimare un accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973.
- Dopo che l'Ufficio ha evidenziato l'anomalia economica, spetta al contribuente fornire una spiegazione specifica, documentata e plausibile; mere giustificazioni astratte o assertive possono essere ritenute insufficienti.
- I valori OMI possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stimare ricavi immobiliari, purché l'Ufficio esponga il procedimento di calcolo e colleghi i dati alle caratteristiche concrete degli immobili.
- La regolarità formale della contabilità o la validità civilistica dei contratti non esclude, di per sé, la possibilità di una rettifica fiscale quando l'operazione risulti irragionevole sotto il profilo economico e non adeguatamente spiegata.
- Le osservazioni al processo verbale devono essere realmente valutate dall'Amministrazione, ma la loro presentazione tardiva e il loro contenuto meramente assertivo possono indebolire la posizione del contribuente.
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