Sentenza del 22/01/2019 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irap - Valutazione presupposti - Validita'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo che non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione. L’impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo necessario e l’utilizzo di un dipendente con sole mansioni esecutive non sono sufficienti, di per sé, a rendere dovuta l’IRAP. Le spese di giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la verifica dell’esistenza dell’autonoma organizzazione, requisito necessario per l’applicazione dell’IRAP ai lavoratori autonomi. In particolare, occorreva stabilire se l’attività di medico convenzionato ASL fosse svolta con beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o con personale dipendente tale da determinare una struttura organizzativa autonoma.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997
L’IRAP è dovuta quando l’attività è esercitata autonomamente organizzata. Per il medico convenzionato ASL, tale requisito non ricorre se i mezzi utilizzati sono minimi e il lavoro altrui è limitato a mansioni meramente esecutive.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016
La presenza di un dipendente non determina automaticamente l’autonoma organizzazione: occorre valutare concretamente le mansioni svolte, il ruolo del collaboratore e l’incidenza dell’organizzazione sull’attività professionale.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare in concreto se disponga di un’autonoma organizzazione, non limitandosi alla mera presenza di beni strumentali o collaboratori.
- L’uso di attrezzature e beni strumentali ordinari, proporzionati all’attività e non eccedenti il minimo necessario, normalmente non integra il presupposto dell’IRAP.
- L’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria, se non determinante per l’esercizio dell’attività, non è generalmente sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione.
- La valutazione deve considerare quantità e valore dei beni, numero e qualificazione dei collaboratori, mansioni svolte e concreta capacità dell’organizzazione di potenziare l’attività professionale.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l’IRAP dimostrando che l’attività personale resta prevalente e che la struttura organizzativa è minimale.
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