Sentenza del 22/01/2019 n. 300 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Provvedimento di assegnazione crediti pignorati - Registrazione in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Banco ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro proporzionale dello 0,5%, pari a 45.658,50 euro, sull'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Milano. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'avviso e l'erronea applicazione dell'imposta proporzionale, sostenendo che l'ordinanza fosse un atto meramente esecutivo, finalizzato ad attuare un titolo già esistente, e dovesse quindi essere assoggettata a imposta fissa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che, non essendovi state contestazioni sul credito e non avendo il giudice dell'esecuzione pronunciato alcuna condanna, l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso terzi fosse finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo. Pertanto, l'atto non doveva essere tassato proporzionalmente come cessione di credito o come provvedimento giudiziario recante trasferimento di diritti, ma con imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro per il primo grado e 3.000 euro per l'appello, oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 37 del DPR 131/1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta.
La norma riguarda gli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, una controversia. Secondo la sentenza, un'ordinanza di assegnazione meramente esecutiva, priva di decisioni su contestazioni o di una pronuncia di condanna, non rientra automaticamente tra gli atti soggetti a imposizione proporzionale.
Articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986
La disposizione disciplina la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria. Non è applicabile in misura proporzionale quando il provvedimento di assegnazione si limita ad attuare un titolo esecutivo senza definire una controversia o costituire nuovi diritti.
Articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986
L'Ufficio aveva richiamato questa disposizione per applicare l'aliquota proporzionale dello 0,50% prevista per gli atti di cessione di crediti. La Commissione ha escluso tale qualificazione nel caso concreto, ritenendo prevalente la natura meramente esecutiva dell'ordinanza.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 9400/2007
Il principio richiamato stabilisce che l'ordinanza di assegnazione di beni o crediti ai creditori esecutanti è soggetta a imposta di registro in misura fissa quando non definisce una controversia e il giudice si limita a verificare il consenso o ad attuare il riparto, senza risolvere contestazioni tra i creditori.
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione di un credito pignorato presso terzi tende a essere soggetta a imposta di registro in misura fissa quando si limita ad attuare un titolo esecutivo già esistente.
- La tassazione proporzionale può essere esclusa se non vi sono contestazioni sul credito, non viene pronunciata una nuova condanna e il giudice dell'esecuzione non definisce una controversia autonoma.
- La qualificazione dell'atto dipende dalla sua funzione concreta: un provvedimento meramente esecutivo non deve essere trattato come una cessione negoziale di credito o come una pronuncia giudiziale costitutiva di nuovi diritti.
- Se invece il giudice risolve contestazioni, accerta o costituisce diritti ulteriori, oppure pronuncia una condanna autonoma, può risultare applicabile una disciplina impositiva diversa e potenzialmente proporzionale.
- In casi analoghi è importante verificare il contenuto effettivo dell'ordinanza, l'eventuale presenza di contestazioni e se il provvedimento si limiti all'esecuzione di un titolo oppure definisca una controversia.
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