Cassazione Penale, Sentenza n. 35822/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 23/01/2023 che aveva dichiarato legittimi gli ordini di esecuzione del 11/07/2022 e del 03/10/2022 nonché la revoca del 14/11/2022. Sostiene che il secondo ordine emesso il 03/10/2022 ai sensi della legge n.199/2010 fosse illegittimo perché, al momento della sua adozione, era ancora applicabile la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. (primo ordine del 11/07/2022). Inoltre afferma di avere tempestivamente presentato istanza per l'applicazione di misure alternative ma presso il Tribunale di sorveglianza anziché presso la Procura: tale istanza, secondo il ricorrente, doveva impedire l'emissione del secondo ordine e la successiva revoca, e il giudice dell'esecuzione avrebbe errato ritenendo l'istanza "inammissibile" o comunque incapace di produrre effetti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo l'ordine del 03/10/2022 ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n.199/2010 perché, benché fosse stato notificato un primo ordine con sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., il termine per presentare la richiesta di misure alternative al pubblico ministero (30 giorni) era ormai decorso e quindi la sospensione prevista dall'art. 656 aveva perso efficacia. La Corte ha inoltre chiarito che la presentazione dell'istanza al Tribunale di sorveglianza anziché alla Procura non è inammissibile, ma è inidonea a consolidare la sospensione dell'esecuzione e a informare il P.M.; di conseguenza il P.M. era legittimato ad adottare la procedura della legge n.199/2010 e, dopo il diniego del magistrato di sorveglianza, a revocare la sospensione e disporre la carcerazione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
Prevede l'emissione da parte della Procura di un ordine di esecuzione con sospensione per consentire al condannato di chiedere misure alternative; la presentazione della richiesta DEVE avvenire al P.M. entro il termine stabilito per sospendere l'esecuzione
art. 656 cod. proc. pen., comma 6
Stabilisce che l'istanza per misure alternative deve essere presentata al P.M.; la mancata presentazione al P.M. nei termini rende la sospensione inefficace rispetto all'ordine di esecuzione
art. 656 cod. proc. pen., comma 8
Dispone la revoca della sospensione e l'esecuzione della pena se l'istanza non viene presentata nei termini o manca altro presupposto, obbligando il P.M. a dare corso all'esecuzione
art. 656 cod. proc. pen., comma 9
Prevede casi particolari di non applicabilità della sospensione; funge da limite alla procedura ordinaria
legge n. 199/2010, art. 1, comma 3
Obbliga il P.M. ad emettere l'ordine di esecuzione con sospensione per pene inferiori a 18 mesi e a trasmetterlo al magistrato di sorveglianza per la valutazione della detenzione domiciliare, salvo che sia ancora applicabile la sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p.; può essere utilizzata quando la procedura ex art. 656 non sia più praticabile
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Cass. Sez. 1, n. 12329 del 17/03/2005
Principio giurisprudenziale secondo cui l'istanza presentata al tribunale di sorveglianza anziché al P.M., pur non essendo inammissibile, non impedisce la cessazione degli effetti della sospensione disposta ai sensi dell'art. 656 comma 5, perché non informa il P.M. dell'avvenuta istanza
Cass. Sez. 1, n. 27836 del 08/04/2013
Conferma il principio che la mancata proposizione dell'istanza al P.M. rende inefficace la sospensione ex art. 656 e legittima la successiva esecuzione
Massime di principio
- Per mantenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. è essenziale presentare l'istanza per misure alternative al pubblico ministero entro il termine previsto; depositarla ad altro organo (es. magistrato di sorveglianza) non sostituisce tale obbligo
- La procedura prevista dalla legge n.199/2010 è alternativa a quella dell'art. 656 c.p.p. e può essere attivata legittimamente quando la procedura ex art. 656 non sia più applicabile (ad es. per decorso del termine per la presentazione dell'istanza al P.M.)
- L'emissione di un secondo ordine di esecuzione non è di per sé illegittima se finalizzata a dare al condannato un'ulteriore opportunità per ottenere misure alternative; la legittimità va valutata in base al rispetto delle condizioni normative
- La decisione del magistrato di sorveglianza che respinge la proposta di detenzione domiciliare rende legittima la revoca della sospensione e la traduzione in carcere, se la procedura che ha portato al giudizio del magistrato era regolare
- In caso di dubbio procedurale, è importante notificare e portare a conoscenza il P.M. di ogni istanza volta a sospendere o a ottenere misure alternative, per evitare la decadenza degli effetti della sospensione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35799/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35800/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35801/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35802/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35804/2023 del 28/08/2023
- Sentenza penale · 28 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35806/2023 del 28/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →