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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06507/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di un avvocato che aveva svolto attività professionale nell'anno 2005, risultando iscritto all'albo ma non alla Cassa forense. L'ente previdenziale ha agito per recuperare il debito contributivo sostenendo che, alla luce della normativa sopravvenuta, l'iscrizione alla Gestione separata fosse obbligatoria per il professionista non tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria. La Corte d'appello aveva invece ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio, valorizzando la sola iscrizione all'albo e il versamento del contributo integrativo. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, e dell'art. 21, comma 8, d.lgs. n. 247/2010 (indicato nel testo anche come 2012), sostenendo che da tali norme dovesse discendere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, secondo il consolidato orientamento successivo all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, il professionista che non sia iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non sia tenuto al versamento del contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata presso l'INPS; il contributo integrativo, per la sua funzione solidaristica, non vale a esonerare dall'iscrizione. Ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che ha ritenuto conforme a Costituzione tale lettura, fondata sulla ratio universalistica della tutela previdenziale e sul rapporto di complementarietà tra cassa professionale e Gestione separata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché verifichi in fatto se nell'anno 2005 fosse stato superato il reddito che rendeva obbligatoria l'iscrizione alla Cassa forense e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    La norma va letta in senso universalistico: il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata, salvo che ricorrano i presupposti di un effettivo obbligo contributivo alla cassa idoneo a esonerarlo.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. con mod. in L. n. 111/2011

    La disposizione è richiamata come parte del quadro normativo che conferma l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non coperto dall'obbligo di iscrizione alla cassa di categoria.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011

    È il riferimento normativo che ha orientato l'interpretazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 nel senso dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non iscritto alla cassa di categoria.

  • art. 21, comma 8, D.Lgs. n. 247/2010

    È richiamato dall'ente ricorrente come ulteriore base normativa dell'obbligo contributivo, nel quadro della disciplina previdenziale degli avvocati.

  • artt. 35 e 38 Cost.

    La lettura che impone l'iscrizione alla Gestione separata è ritenuta coerente con i principi costituzionali di tutela del lavoro e della previdenza sociale.

  • Corte cost. n. 104/2022

    La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con la Costituzione l'interpretazione universalistica dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e la complementarietà tra cassa professionale e Gestione separata.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto all'albo, ma non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto al versamento del contributo soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata dell'INPS.
  • Il solo versamento del contributo integrativo alla cassa di categoria non esonera dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, poiché tale contributo ha funzione solidaristica e non è correlato a una specifica prestazione previdenziale.
  • Tra la gestione previdenziale categoriale e la Gestione separata opera un rapporto di complementarietà, non di alternatività: quando manca un obbligo contributivo pieno verso la cassa professionale, residua la copertura tramite Gestione separata.
  • Per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata occorre verificare in concreto se il reddito del professionista abbia superato la soglia che rende obbligatoria l'iscrizione alla cassa di categoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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