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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33311/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, in relazione alla pena irrogata per il delitto di estorsione continuata. Il Tribunale aveva fondato il diniego sulla gravità dei fatti, sui precedenti penali, comprendenti condanne per reati in materia di armi, evasione e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, sulle informazioni negative di polizia, sulle numerose denunce, sulla condotta irregolare in ambito penitenziario, caratterizzata da vari rapporti disciplinari, e sull'irrisolta tossicodipendenza, considerata anche la discontinua adesione al programma terapeutico intrapreso prima dell'ingresso in carcere. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato soltanto la gravità dei fatti e i precedenti, omettendo di considerare elementi favorevoli più recenti: il recupero dei rapporti familiari, la disponibilità di un domicilio stabile, l'inserimento lavorativo e nel volontariato e l'avvio di un percorso terapeutico per il recupero dalla tossicodipendenza. Ha inoltre lamentato l'assenza di una motivazione specifica sulla domanda di detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Il provvedimento impugnato aveva espresso una prognosi negativa sulla futura astensione da ulteriori reati, valorizzando non soltanto la gravità delle condotte e i precedenti penali e di polizia, ma anche le pregresse violazioni del regime cautelare con dispositivo elettronico di controllo, le ripetute trasgressioni in ambito carcerario e l'irrisolta tossicodipendenza, elementi ritenuti sintomatici di inaffidabilità soggettiva. Il Tribunale aveva inoltre condiviso la proposta di prosecuzione dell'osservazione e del trattamento in ambito intramurario. La Corte ha ritenuto tale motivazione coerente con il sistema delle misure alternative e con il principio secondo cui, anche in presenza di elementi positivi, il tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di ulteriori esperimenti premiali per verificare l'attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    versamento di una somma alla cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in 3.000 euro.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

    Il provvedimento dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Massime di principio

  • In materia di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di ulteriori esperimenti premiali anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, purché la prognosi sull'adeguamento alle prescrizioni e sull'astensione da ulteriori reati sia motivata sulla base degli elementi complessivamente valutati.
  • La prognosi negativa ai fini della concessione di misure alternative può essere fondata, oltre che sulla gravità del reato e sui precedenti penali e di polizia, anche sulle violazioni pregresse del regime cautelare, sulle trasgressioni commesse in ambito penitenziario e sull'irrisolta tossicodipendenza, in quanto tali elementi possono essere sintomatici di inaffidabilità soggettiva.
  • La presenza di elementi favorevoli, quali il recupero dei rapporti familiari, la disponibilità di un domicilio, l'inserimento lavorativo o nel volontariato e l'avvio di un percorso terapeutico, non impone di per sé la concessione della misura alternativa quando il giudizio complessivo sulla futura condotta del condannato resti negativo e il tribunale motivi sulla necessità di proseguire l'osservazione intramuraria.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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