Cassazione Penale, Sentenza n. 39/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva accolto il concordato ex art. 599-bis c.p.p. riducendo il trattamento sanzionatorio: (1) censura della qualificazione giuridica dei capi B, C, I e R ritenuti violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 anziché reati di cui agli artt. 10-ter e 5 d.lgs. 74/2000 (per il 2018), richiamando una consulenza contabile; (2) illegittimità dell'aumento di pena applicato per la continuazione interna al capo T (quantificazione e motivazione dell'aumento); (3) illegittimità della determinazione e motivazione degli aumenti per la continuazione in generale, in violazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127/2021 che impone calcoli e motivazioni distinti per ogni reato satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, aggravato dalla rinuncia in sede di appello a dedurre questioni diverse dal trattamento sanzionatorio in capo al concordato (principio che limita il controllo di legittimità sulle questioni rinunciate). I motivi secondario e terzo sono stati considerati entrambi inammissibili per genericità e per carenza di interesse: la Corte d'appello aveva accolto il concordato nei termini proposti e non risultano vizi che abbiano reso la pena illegale o eccedente i limiti edittali; il ricorrente non ha indicato un pregiudizio concreto derivante dalla presunta carenza motivazionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regola il concordato processuale; la Corte rileva che l'accordo delle parti su punti specifici comporta rinuncia a dedurre in Cassazione questioni relative a quei punti, con l'eccezione dell'illegittimità della pena.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Citato a titolo di principio analogo: la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il principio di rinuncia sviluppato per l'originario art. 599 anche al concordato ex art. 599-bis.
Norma invocata dal giudice di merito come riferimento per la qualificazione di alcuni fatti contestati (violazioni fiscali aggregate); la difesa contestava tale qualificazione ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non provata.
Norma alternativa richiamata dal ricorrente quale più rispondente alla fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia adeguatamente motivato perché l'art. 8 non possa operare.
Richiamato dal ricorrente per i fatti riferiti al 2018 come norma ritenuta più adeguata rispetto all'art. 8; la Corte ha giudicato la censura generica e priva di specifica dimostrazione.
Sezioni Unite, n. 47127/2021
Giurisprudenza di legittimità che impone, quando ricorra la continuazione, di calcolare e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite; la Corte ha però osservato che il ricorrente non ha indicato il pregiudizio concreto né violazioni tali da rendere la pena illegale.
Consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili quando emergano profili di colpa; la Corte ha applicato tale sanzione quantificando in euro 3.000 il versamento.
Corte Cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 616 c.p.p.; conferma che può essere irrogata quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Accettare un concordato ex art. 599-bis c.p.p. comporta di norma la rinuncia a proporre in Cassazione questioni già rinunciate in sede di appello: chi propone ricorso deve limitarsi alle questioni residuali espressamente riservate (es. illegittimità della pena), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Un motivo generico che si limita a richiamare atti processuali o consulenze senza spiegare in modo preciso e motivato il contrasto con la decisione impugnata è inammissibile: il difensore deve indicare le ragioni di diritto e i passaggi probatori specifici che fondano la doglianza.
- Quando si contesta la determinazione degli aumenti per continuazione, occorre dimostrare il concreto pregiudizio subito e, se si invoca la giurisprudenza delle Sezioni Unite, indicare puntualmente come la metodica di calcolo non sia stata rispettata e quale effetto ciò abbia avuto sulla pena finale.
- La Cassazione non riesamina fatti e prove in assenza di specifiche censure di diritto: chi contesta la qualificazione giuridica di fatti deve mostrare in che modo le risultanze istruttorie escludano la fattispecie applicata e motivare tale affermazione.
- Il mancato rispetto dei requisiti minimi di motivazione del ricorso e l'assenza di un pregiudizio concreto possono comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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