Cassazione Penale, Sentenza n. 1047/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di prevenzione relativo a tre immobili attribuiti formalmente ai figli (Pierdomencio e Anastasia) ma ritenuti di fatto riconducibili al padre Emanuele, dichiarato socialmente pericoloso (art. 4 co.1 lett. a D.lgs. 159/2011). Le censure principali: 1) violazione di legge e apparente motivazione per mancata considerazione della memoria difensiva che avrebbe provato l'uso abitativo e la ristrutturazione degli immobili anteriori al 2003 (contratto di fornitura gas del 16/10/2001), con conseguente esclusione di reimpiego di proventi illeciti; 2) mancata motivazione circa la preminenza del valore delle migliorie rispetto al valore originario e incongruità temporale tra donazione del 2014 e presunte ristrutturazioni del 2005; 3) per Emanuele, errata applicazione del D.lgs. 159/2011, carenza assoluta di motivazione e insufficiente prova della provenienza illecita delle risorse, nonche critica alla metodologia degli accertamenti economico-patrimoniali (uso di tabelle di consumi familiari ritenute invece valide dalle difese con riferimento alla poverta assoluta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una critica dell'apprezzamento probatorio e della motivazione di merito, mentre in materia di misure di prevenzione il ricorso in cassazione e' ammesso solo per violazione di legge. Non sussisteva assenza totale o apparente della motivazione nei sensi giurisprudenziali; i giudici di merito hanno correttamente accertato la coincidenza temporale tra la piena estrinsecazione della pericolosita (2003-2018) e gli interventi di ristrutturazione, hanno legittimamente preferito i criteri di valutazione adottati dalla Guardia di Finanza e dal consulente tecnico rispetto agli indici proposti dalle difese, e hanno applicato la presunzione di disponibilita a favore dei conviventi (coniuge e figli). Inoltre la Corte ha condiviso che, se le trasformazioni hanno valore preminente, la confisca puo investire l'immobile nella sua interezza. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4 co.1 lett. a), art. 10 co.3, art. 19 co.3
Art. 4 definisce la pericolosita sociale; art. 10 co.3 limita il ricorso in cassazione contro i decreti della corte d'appello alle sole violazioni di legge; art. 19 co.3 prevede la presunzione di disponibilita dei beni per coniuge e figli, agevolando l'attribuzione dei beni al proposto senza necessita di specifici accertamenti
Consente la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita dei ricorsi
Massime di principio
- In Cassazione nei procedimenti sulle misure di prevenzione il ricorso e' ammissibile principalmente per violazione di legge; critiche esclusivamente sulla valutazione del merito o sulla motivazione, se non configurano un'assenza totale o apparente di motivazione, sono inammissibili.
- La mancata valutazione di una memoria difensiva in sede di merito puo costituire motivo solo se comporta un'assenza totale della motivazione o una palese omissione degli elementi decisivi; altrimenti rientra nell'apprezzamento del giudice di merito.
- La presunzione di disponibilita dei beni a favore di coniuge e figli facilita l'attribuzione dei beni al proposto nelle misure di prevenzione; per sfatare tale presunzione e' necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'autonoma provenienza lecita delle risorse.
- L'accertamento della sproporzione tra redditi e patrimonio e' prova idonea per la confisca di prevenzione; il giudice puo legittimamente avvalersi di criteri quali analisi dei consumi ISTAT e verifiche condotte da Guardia di Finanza o consulenti tecnici, respingendo indici difensivi ritenuti inidonei.
- Se le migliorie o le trasformazioni di un immobile hanno valore preminente rispetto al bene originario, la confisca puo colpire l'intero bene quando non sia possibile una separazione delle quote di valore.
- La datazione dell'inizio dell'uso abitativo o la presenza di atti formali (es. contratti di fornitura) non hanno automaticamente valore decisivo rispetto agli accertamenti sull'effettiva operativita e sui pagamenti effettivi delle utenze; il giudice puo valutare la riscontrabilita pratica degli elementi formali.
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