Cassazione Penale, Sentenza n. 2656/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva riformato la sentenza di primo grado condannando l'imputato per furto (artt. 624, 625 n.7 c.p.) per essersi impossessato di quattro bottiglie di liquore. Due i motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., in ragione del fatto che il supermercato era dotato di videosorveglianza e l'autore fu identificato tramite i filmati; 2) omissione della Corte territoriale nel pronunciarsi sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., richiesta in appello e non esaminata
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: la presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. quando il sistema non garantisce un controllo continuo o l'interruzione immediata dell'azione criminosa; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata. Ha invece accolto il secondo motivo: essendo stata omessa la valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sulla sussistenza dell'attenuante. Il ricorso è rigettato per il resto
Norme richiamate
Norma di riferimento per il reato di furto, richiamata quale fattispecie base del reato contestato
Aggravante relativa al furto commesso con esposizione della cosa alla pubblica fede; interpretata conformemente alla giurisprudenza della Cassazione nel senso che tale aggravante non viene automaticamente esclusa dalla mera esistenza di un sistema di videosorveglianza se questo non impedisce o interrompe immediatamente l'azione criminosa
Circostanza attenuante richiamata con riferimento al modesto valore del fatto; la sua mancata valutazione da parte della Corte territoriale ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica menzionata all'art. 624, comma 3 (resa in vigore dopo i fatti) che dispone la procedibilità a querela di parte per i furti aggravati dall'esposizione alla pubblica fede; la Corte ha rilevato che la modifica non ha rilievo nel procedimento in esame poiché in atti esisteva già una querela del 5 luglio 2016
Massime di principio
- La mera presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.: occorre valutare se la sorveglianza fosse effettivamente idonea a prevenire o interrompere il furto in modo immediato
- Se la corte territoriale omette di pronunciarsi su un motivo di gravame rilevante (es. richiesta di attenuante), la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo esame
- La valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. richiede un'analisi del valore complessivo sottratto e delle circostanze: furti di modesta entità materiale possono giustificare l'attenuante
- Le modifiche legislative successive ai fatti possono essere irrilevanti se, per la procedibilità o altri aspetti, sono già intervenuti atti processuali (es. querela) anteriori alla novazione normativa
- In sede di motivazione il giudice deve fornire argomentazioni complete e non contraddittorie: motivazioni conformi a precedenti di legittimità possono essere confermate dalla Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2607/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2614/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →