Cassazione Penale, Sentenza n. 37346/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato il sequestro conservativo di beni intestati a Luigi Fontanella richiesto dalle parti civili. Il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. perché la richiesta di sequestro sarebbe stata avanzata dopo il deposito della motivazione della sentenza di appello (ossia al di fuori del "processo di merito"); 2) omissione di motivazione ai sensi dell'art. 125 disp. att.; 3) vizio di proporzionalità ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto il sequestro era ancorato a una stima del danno di circa 700.000 euro invece che alla provvisionale liquidata (90.000 euro).
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei termini esposti. La Corte ha ritenuto fondata la censura sul vizio di temporalità ex art. 316 cod. proc. pen.: il "processo di merito" comprende il tempo utile per il deposito della motivazione della sentenza di appello, pertanto la richiesta di sequestro avanzata dopo tale deposito era inammissibile. Il Tribunale del riesame aveva indebitamente confuso la questione della competenza funzionale (art. 317) con il limite temporale dell'art. 316. La sentenza d'appello è divenuta irrevocabile il 5 maggio 2023; per effetto del passaggio in giudicato si è operata la conversione in pignoramento limitatamente alla somma relativa alla provvisionale (90.000 euro). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto della Corte di appello disponendo la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, con esclusione della somma corrispondente alla provvisionale trattenuta. Non è stata disposta condanna alle spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
Il "processo di merito" come limite temporale per la richiesta del sequestro conservativo comprende anche il periodo necessario al deposito della motivazione della sentenza di appello; pertanto una richiesta fatta dopo il deposito della motivazione è fuori dal termine previsto dalla norma.
Disciplina la competenza funzionale: il giudice del merito può emettere il provvedimento fintantoché gli atti non siano trasmessi al giudice dell'impugnazione. Tuttavia tale profilo non estende il termine sostanziale previsto da art. 316.
Stabilisce la conversione del sequestro conservativo in pignoramento al passaggio in giudicato della decisione che costituisce titolo esecutivo. La conversione opera nei limiti del credito certo, liquido ed esigibile (qui: la provvisionale di 90.000 euro).
Criterio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare patrimoniale: il sequestro dovrebbe essere commisurato a quanto effettivamente e giuridicamente accertato (es. provvisionale o somma liquidata), non a stime arbitrarie delle parti civili.
art. 125, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di indicazione sintetica dei motivi di annullamento ai sensi delle disposizioni sul riesame; la difesa aveva denunciato omissione di motivazione, ma il Collegio ha deciso valorizzando prioritariamente il vizio temporale ex art. 316.
Massime di principio
- La richiesta di sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. può essere avanzata solo "in ogni stato e grado del processo di merito", che include il periodo necessario al deposito della motivazione della sentenza d'appello; una richiesta successiva al deposito è impugnabile e viziata.
- La competenza funzionale del giudice (art. 317) non sopperisce al limite temporale sostanziale dell'art. 316: anche se gli atti non sono ancora trasmessi alla Corte di cassazione, il tempo utile si esaurisce con il deposito della motivazione.
- Se il procedimento penale diviene irrevocabile, il sequestro conservativo si converte in pignoramento soltanto fino a concorrenza di un credito certo, liquido ed esigibile (es. la provvisionale o l'eventuale somma liquidata dal giudice civile); importi stimati e non giuridicamente accertati non giustificano la conversione.
- In presenza di conversione in pignoramento, le contestazioni sul vincolo patrimoniale sono devolute alla giurisdizione civile e devono essere proposte con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
- La misura cautelare patrimoniale deve rispettare il principio di proporzionalità: il valore del sequestro dovrebbe essere commisurato al credito effettivamente accertato giudizialmente e non a stime unilaterali delle parti civili.
- Nei casi in cui sia contestata la tempestività della richiesta di sequestro, conviene verificare la data di deposito della motivazione della sentenza di merito: questa data è cruciale per la valutazione della legittimità della misura cautelare.
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