Cassazione Civile, Ordinanza n. 15711/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2012. La CTP di Firenze aveva rigettato il ricorso della società contribuente contro l’atto impositivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in appello, aveva confermato la debenza dell’imposta ma aveva anche confermato la statuizione di primo grado sulla non debenza delle sanzioni, rilevando che sul punto l’Ufficio non aveva proposto appello incidentale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della CGT di secondo grado sul proprio appello incidentale avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso le sanzioni. Successivamente, però, l’Agenzia ha depositato una sentenza della stessa CGT di secondo grado, resa in revocazione sulla medesima decisione impugnata, che ha revocato la sentenza n. 1386/2022 e ha affermato la debenza delle sanzioni, deducendo così la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la sentenza di appello impugnata era stata successivamente revocata dalla stessa CGT di secondo grado in altro giudizio di revocazione promosso dall’Ufficio. Tale sopravvenuta revocazione ha eliminato l’interesse alla decisione del ricorso per cassazione, rendendo il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 100 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato le spese del giudizio, valorizzando il complessivo esito della vicenda processuale.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia: il ricorrente lamentava che il giudice di appello non si fosse pronunciato sull’appello incidentale dell’Ufficio relativo alle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È indicato come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La sopravvenuta revocazione della sentenza impugnata è stata ritenuta idonea a determinare la carenza di interesse ad agire e quindi l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere per cassazione deve sussistere fino alla decisione; se la sentenza impugnata viene successivamente revocata o comunque eliminata dal mondo giuridico, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La revocazione della decisione impugnata nel merito può assorbire o rendere priva di utilità concreta la decisione della Corte di cassazione sulla precedente sentenza, impedendo la prosecuzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo di legittimità viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione del complessivo sviluppo della vicenda processuale.
Come è indicizzato
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