Cassazione Penale, Ordinanza n. 30031/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna pronunciata in appello per il reato contestato, senza interventi correttivi sul merito della responsabilità o sulla pena oltre il vaglio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. Il primo motivo deduceva l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato; il secondo contestava l'applicazione della recidiva qualificata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza però confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la motivazione sul trattamento punitivo è stata reputata sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in appello; la Corte non ne rivede la sussistenza nel merito, limitandosi a ritenere inammissibili o infondate le censure di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa all'insussistenza dell'elemento psicologico deve essere sorretta da una critica puntuale delle rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è manifestamente infondata.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio, ivi inclusa l'applicazione della recidiva qualificata, è insindacabile in cassazione quando sia sufficiente, non illogica e dia conto dell'esame delle deduzioni difensive.
- Il ricorso per cassazione che non evidenzi vizi specifici della motivazione ma miri a una nuova valutazione del merito è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
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