Cassazione Penale, Sentenza n. 18796/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. di Sinani. L'indagato era destinatario di misura cautelare della custodia in carcere disposta a seguito di indagini e arresto per plurimi furti in abitazione (capi A, B, C, D), aggravati, e per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Le censure principali proposte: (1) vizio di omessa motivazione sul requisito dell'urgenza con riferimento all'operato del giudice 'incompetente' e violazione dell'art. 27 c.p.p.; (2) inutilizzabilità degli indizi perché perquisizione e arresto sarebbero stati eseguiti a distanza di cinque ore dai furti, fuori dai casi di quasi-flagranza (art. 382 c.p.p.); (3) insufficienza/contraddittorietà dei gravi indizi di colpevolezza (nessuna refurtiva o attrezzi trovati addosso al ricorrente, prova carente che sapesse delle intenzioni altrui; rilevanza discutibile di pedinamenti e coabitazione); (4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: la custodia in carcere non sarebbe necessaria, più idonei misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: (1) sul tema della competenza e dell'urgenza, si è richiamata la giurisprudenza consolidata (Sez. U.) secondo la quale l'intervento del giudice incompetente per urgenza non impedisce al giudice competente di adottare un autonomo giudizio ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; il riesame deve sindacare l'ordinanza del giudice competente emessa ex art. 27 e non l'ordinanza 'genetica' del giudice incompetente; di conseguenza la censura sull'omessa motivazione dell'atto genetico era fuori fuoco. (2) sulla presunta inutilizzabilità degli indizi raccolti dopo una perquisizione/arresto non tempestivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva impugnato la convalida dell'arresto (sede idonea per tali censure) e che, in ogni caso, l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti (art. 253, comma 1 c.p.p.); il motivo era poi generico circa gli elementi effettivamente trovati. (3) le censure sulla carenza dei gravi indizi sono state considerate inammissibili nella misura in cui chiedevano una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie: il giudice di legittimità non effettua un nuovo esame di fatto; il Tribunale del Riesame ha valutato il quadro indiziario complessivo (pedinamenti, comportamento sospetto in prossimità degli obiettivi, ruolo di autista e condotta di ripresa dei complici, coabitazione e uso dell'auto, ritrovamento della refurtiva indosso a un componente) e ha ritenuto congrua la misura custodiale, anche in ragione della reazione violenta alla cattura e del rischio di reiterazione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicative (art. 94 disp. att.).
Norme richiamate
La misura cautelare disposta dal giudice competente ex art. 27 è autonoma rispetto al provvedimento 'genetico' del giudice incompetente; il giudice dell'impugnazione sindaca l'ordinanza del giudice competente e non quella genetica. L'intervento del giudice incompetente per urgenza non preclude l'autonoma valutazione del giudice competente e la misura dell'incompetente ha efficacia precaria.
art. 291, comma 2 cod. proc. pen.
Definisce la nozione di 'urgenza' che legittima l'adozione di provvedimenti da parte di giudice territorialmente incompetente; il sindacato successivo è però limitato e finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni che hanno giustificato l'intervento d'urgenza.
Norma sulla flagranza/quasi-flagranza: la Corte osserva che eventuali contestazioni sull'esatta configurazione della flagranza dovevano essere dedotte nella sede di convalida dell'arresto; la mancata impugnazione limita la possibilità di sollevare tale questione in cassazione.
art. 253, comma 1 cod. proc. pen.
Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato è atto dovuto e la sua validità non è automaticamente compromessa dall'illegittimità della perquisizione che l'ha preceduto; pertanto la refurtiva rinvenuta è utilizzabile.
Riferita alle esigenze cautelari e alla motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, giustificando la misura più afflittiva.
art. 94, comma 1-ter e 1-bis, disposizioni d'attuazione c.p.p.
Disposizioni operative relative alla comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non determini la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte ha disposto l'invio della copia della sentenza al direttore dell'istituto.
Massime di principio
- Se un giudice territorialmente incompetente adotta una misura cautelare per 'urgenza', la successiva misura del giudice competente ex art. 27 è autonoma: il riesame si concentra su quest'ultima e non può semplicemente annullare per vizi ereditati l'ordinanza genetica.
- Le contestazioni sull'illegittimità dell'arresto o della perquisizione devono essere sollevate nella sede processuale adeguata (es. convalida dell'arresto); la mancata impugnazione limita i rimedi successivi.
- Il sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti è atto dovuto (art. 253 c.p.p.) e resta utilizzabile anche se la perquisizione che lo ha preceduto fosse viziata, salvo situazioni specifiche che rendano abnorme il mezzo di ricerca della prova.
- In tema di prova indiziaria il giudice valuta il quadro complessivo degli elementi: l'assenza di oggetti rubati addosso a uno degli imputati non esclude la responsabilità se sussistono indizi convergenti (ruolo operativo, pedinamenti, comportamento sospetto, uso comune di mezzi e base logistica).
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame dei fatti: le censure sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari devono denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
- Per ottenere misure meno gravose va mostrato concretamente l'insussistenza del rischio di reiterazione o degli altri presupposti di custodia; mere deduzioni alternative o plausibili non sono sufficienti quando il giudice di merito ha motivato adeguatamente il pericolo.
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