Sentenza del 06/05/2015 n. 24911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio n. 67/06/10, depositata il 21 aprile 2010, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al 1998, ai fini IVA, IRPEG e IRAP. I quattro motivi di cassazione riguardavano: (1) l’insufficiente motivazione sul recupero del costo per consulenze tecniche fatturato da Ecosistema s.r.l.; (2) l’insufficiente motivazione sulla ripresa di spese pubblicitarie, compresi gadget, orologi e portachiavi; (3) la violazione degli artt. 75, comma 5, e 74, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, per la qualificazione dei gadget come costi non inerenti; (4) la violazione dell’art. 74, comma 2, dello stesso decreto, per la qualificazione come spese di rappresentanza, anziché pubblicità e propaganda, dei costi sostenuti per diffondere il marchio durante gare motociclistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR sul costo per consulenze, non documentato e descritto in fattura senza indicare il tipo di consulenza né il luogo in cui era stata svolta. Ha respinto anche la censura sulle spese per gadget: la valutazione dell’inerenza era un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e la ricorrente non aveva indicato fatti decisivi trascurati. Quanto alle censure di legge, ha confermato che i gadget erano estranei all’attività della società e che i costi per la presenza del marchio nelle gare costituivano sponsorizzazione e, in via generale, spese di rappresentanza; la società non aveva provato una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale. La sentenza della CTR resta dunque ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (oggi art. 109), requisito di inerenza dei costi
Anche questo motivo va respinto, svolgendo un apprezzamento di fatto circa la sussistenza del requisito di inerenza del costo (richiesto dal previgente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, ora art. 109, stesso D.P.R.), così sostituendosi alla diversa valutazione effettuata dal giudice di merito, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, laddove manca la chiara indicazione di fatti decisivi trascurati dal giudice di merito.
La deducibilità del costo richiede che esso sia inerente all’attività d’impresa. La verifica concreta dell’inerenza spetta al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti, se la motivazione è esauriente e priva di vizi logici.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2 (oggi art. 108), spese di rappresentanza
Le spese di sponsorizzazione costituiscono infatti, in via generale, spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata ( D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, oggi art. 108), salvo che il contribuente fornisca la prova, nella fattispecie insussistente, che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale in proprio favore.
Le spese di sponsorizzazione sono, in via generale, spese di rappresentanza e sono deducibili entro i limiti previsti dalla norma. Il contribuente può dimostrare che l’iniziativa era diretta a produrre un ritorno economico e commerciale proprio; in tal caso la qualificazione può essere diversa.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione di merito sull’inerenza o sulla documentazione dei costi: occorre indicare specificamente un fatto decisivo, trascurato dal giudice, e un effettivo vizio della motivazione.
- La fattura e la documentazione di supporto devono descrivere in modo adeguato la prestazione e consentire di verificarne natura e svolgimento; una descrizione generica, priva di elementi concreti, può non bastare a dimostrare il costo.
- La distinzione tra pubblicità e rappresentanza dipende dalla finalità concreta: è pubblicità la spesa volta direttamente a promuovere prodotti, marchi o servizi per incrementare le vendite; è rappresentanza la spesa diretta principalmente a migliorare prestigio e immagine dell’impresa.
- Gadget non collegati all’attività dell’impresa possono essere giudicati non inerenti e non qualificabili come spese pubblicitarie solo perché recano o promuovono un marchio.
- Le spese di sponsorizzazione sono normalmente spese di rappresentanza; per sostenere una diversa qualificazione il contribuente deve provare una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale in proprio favore.
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