Cassazione Penale, Sentenza n. 11663/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 08/07/2021 della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della societa' "Newtech di Palzenberger Johann & C. S.n.c." (fallita il 18/03/2011). L'accusa, ritenuta fondata in primo e secondo grado, è che i due imputati, in concorso e in qualita' di legali rappresentanti, avrebbero distratto un ramo d'azienda del valore di euro 217.000, cedendolo alla societa' "Bitukolor s.r.l." a loro riconducibile, senza percepire un effettivo corrispettivo. I motivi di ricorso in cassazione avevano due linee principali: 1) nullita' della sentenza per presunta assenza del difensore di fiducia all'udienza decisoria (per adesione all'astensione dalle udienze) e mancata comunicazione del rinvio; 2) mancata prova del dolo, con la deduzione che gli imputati avrebbero effettivamente versato somme nelle casse sociali. Sono stati poi aggiunti motivi circa l'effettivo pagamento a favore della fallita e il mancato deposito delle scritture contabili per cause a loro dire indipendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (nullita' per assenza del difensore) ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: quando il difensore di fiducia aderisce tempestivamente all'astensione e il difensore d'ufficio sostitutivo dichiara a sua volta l'adesione, non e' dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della nuova data fissata; l'avviso orale al difensore d'ufficio è sufficiente, essendo questi esercente tutti i diritti della difesa. Sul secondo motivo (mancanza del dolo) la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità: la deduzione del presunto versamento non era supportata da dati, importi, tempi o riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Anche i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili: non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari e non possono essere usati per posticipare i termini di impugnazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 56 cod. proc. pen. (richiamato come vizio invocato)
Richiamato dai ricorrenti per lamentare la nullita' per mancata comunicazione della data di rinvio al difensore di fiducia; la Corte ha interpretato che non sussiste obbligo di ulteriore comunicazione quando il difensore di fiducia ha aderito all'astensione e il difensore d'ufficio sostitutivo dichiara la medesima adesione, essendo sufficiente l'avviso al sostituto processuale.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio che i motivi devono essere specifici e adeguatamente collegati alla motivazione impugnata: deduzioni generiche e prive di elementi di fatto o numerici sono inammissibili.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilita' di infliggere una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti a euro 3.000,00 in applicazione di tale articolo.
Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019 (Chiesa, Rv. 27697) - giurisprudenza
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'affermazione che, se il difensore di fiducia ha tempestivamente comunicato l'adesione all'astensione e il difensore d'ufficio sostitutivo anch'egli aderisce, non e' necessaria una ulteriore comunicazione al difensore di fiducia circa la nuova data fissata.
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019 (Di Giacinto, Rv. 277850) - giurisprudenza
Precedente citato per il principio secondo cui l'inammissibilita' dei motivi originari non puo' essere sanata da motivi nuovi, onde evitare uno spostamento surrettizio dei termini di impugnazione.
Massime di principio
- L'assenza del difensore di fiducia per adesione comunicata a uno sciopero/astensione non determina automaticamente la nullita' dell'udienza se il difensore d'ufficio sostitutivo e' presente e aderisce esso stesso all'astensione; in tale ipotesi l'avviso al difensore sostituto e' sufficiente.
- In Cassazione i motivi devono contenere censure di diritto specifiche, con riferimenti concreti alla motivazione impugnata; affermazioni generiche o prive di dati (importi, date, riferimenti probatori) sono inammissibili.
- Non e' possibile sanare l'inammissibilita' dei motivi originari mediante l'aggiunta di motivi nuovi: i motivi aggiunti ereditano il vizio di inammissibilita' quando esiste un vincolo di connessione o si mira a dilatare i termini di impugnazione.
- Per contestare la sussistenza del dolo (p. es. in reati di bancarotta) e' necessario fornire elementi probatori concreti e circostanziati (versamenti concreti, documentazione, date e importi); mere asserzioni non sono sufficienti in sede di legittimita'.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare la condanna alle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi il ricorso infondato o generico espone anche a conseguenze economiche.
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