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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23436/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del Ministero contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila che aveva autorizzato il detenuto Audino, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen., a detenere nella propria cella per 24 ore al giorno un lettore CD e i relativi supporti. Il Ministero articolava due motivi: (1) errata applicazione delle norme che consentono all'amministrazione penitenziaria di limitare o vietare il possesso di lettori CD e CD musicali quando vi siano esigenze organizzative e di sicurezza (artt. 35-bis, 41-bis, 69 Ord.pen.); (2) illogicità della motivazione e usurpazione di una potestà amministrativa, sostenendo che il ritiro notturno degli oggetti sensibili è una misura ragionevole data la minore sorveglianza notturna e i rischi di uso improprio dei CD (specie come strumenti per scambi o come oggetti taglienti).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in relazione al secondo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (del 26/09/2023) e quella del magistrato di sorveglianza del 14/04/2023. La Corte ha ritenuto che il giudice di sorveglianza abbia ecceduto i limiti della giurisdizione, intervenendo su una materia di natura organizzativa e discrezionale dell'amministrazione penitenziaria (orari di disponibilità dell'apparecchio), che non configura un diritto soggettivo tutelabile con il reclamo giurisdizionale salvo che non sussista una grave compromissione del diritto. Il primo motivo (sulla possibilità generale di vietare il possesso) è stato dichiarato inammissibile perche' fuori tema rispetto all'oggetto dell'ordinanza, dato che Audino aveva già ottenuto l'autorizzazione al possesso dell'apparecchio e dei supporti.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    L'art. 41-bis consente l'applicazione di misure restrittive finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza; le limitazioni al possesso di dispositivi possono essere legittime se congrue e non costituiscono una irragionevole compromissione dei diritti del detenuto.

  • Ordinamento penitenziario, art. 35-bis, comma 3

    Disciplina il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza; la tutela è ammessa quando vi sia una inosservanza di norme da parte dell'amministrazione che causi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto.

  • Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6, lett. b)

    Indica le modalità di intervento giudiziale sui provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria attraverso il reclamo; il sindacato giurisdizionale è limitato quando si tratta di scelte discrezionali organizzative, salvo lesione grave del diritto.

  • Ordinamento penitenziario, art. 35, comma 1, n. 5

    Concetto di reclamo generico: il magistrato deve qualificare preliminarmente il reclamo e verificare se la pretesa dedotta attiene a un diritto soggettivo vero e proprio o soltanto alle modalità di esercizio del diritto, soggette a regolamentazione amministrativa.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023 (dep. 2024)

    La Corte ha precedentemente ritenuto legittimo il diniego dell'amministrazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk e lettori quando l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto rende impossibile la messa in sicurezza dei dispositivi.

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale del detenuto è ammissibile solo se dalla condotta dell'amministrazione deriva un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di un diritto soggettivo; non sono tutelate semplici contestazioni sulle modalità organizzative interne.
  • Le scelte dell'amministrazione penitenziaria sull'organizzazione della vita carceraria (es. fasce orarie di utilizzo di dispositivi) rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo se manifestamente irragionevoli o se ledono gravemente un diritto del detenuto.
  • Se il detenuto ha già ottenuto l'autorizzazione al possesso di un oggetto, la contestazione relativa a limitazioni orarie o modalità di utilizzo assume natura organizzativa e non costituisce di per sé un diritto soggettivo tutelabile con reclamo, salvo grave compromissione del diritto stesso.
  • Il magistrato di sorveglianza deve qualificare correttamente il tipo di tutela invocata (diritto soggettivo vs modalità di esercizio) e dichiarare generico il reclamo quando la pretesa attiene a scelte amministrative regolamentari.
  • La giurisprudenza consente all'amministrazione di vietare o limitare il possesso di dispositivi quando vi siano motivate esigenze di sicurezza o oneri organizzativi tali da rendere impossibile la messa in sicurezza dei beni; in tali casi il diniego è legittimo se proporzionato e motivato.

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