Cassazione Penale, Sentenza n. 36062/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (art.299 c.p.p.). Anzaloni era indagato per sequestro di persona e tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso, per fatti del 9/05/2022 in danno di Marcello Nuti. La difesa ha dedotto carenza di motivazione circa il mantenimento del carcere, rilevando il decorso di tempo dalla commissione dei reati e la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in località distante dal locus delicti (Pineto), invocando anche i principi della sentenza della Corte costituzionale n.213/2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che si fosse formato un giudicato cautelare e che non fossero emersi elementi di novità processuale tali da modificare il quadro indiziario e le esigenze cautelari; il mero decorso del tempo (circa sei mesi) e la disponibilità di un domicilio lontano non erano sufficienti a dimostrare attenuazione della pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare; la Corte evidenzia che la revoca è possibile solo se emergono elementi di novità processuale tali da modificare in meglio il quadro indiziario che ha giustificato la misura genetica
Regola la valutazione delle novità processuali nell'istanza di revoca/modifica; la Corte richiama che solo fatti nuovi, anche se valutati congiuntamente ai precedenti, possono giustificare una diversa decisione
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale per taluni reati (tra cui il sequestro a scopo di estorsione); la Corte ritiene che tale presunzione non sia stata superata dalla sola disponibilità di un domicilio distante dal luogo del reato
Disposizioni sulla custodia cautelare: la Corte valuta la congruità della motivazione che ha portato al mantenimento della custodia in carcere alla luce degli elementi probatori
Norma procedurale richiamata nella censura; la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente motivato il mantenimento della misura
Parametri per la valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame li ha applicati ritenendoli soddisfatti per la permanenza della misura carceraria
Norma sulle misure cautelari in generale: citata nei motivi difensivi, la Corte ritiene che il riesame abbia valutato correttamente l'adeguatezza della misura
Riguarda il giudizio del riesame: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto la previste verifiche e motivazioni
Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata: la Corte ha disposto il pagamento di 3.000 euro
Sentenza Corte costituzionale 18/07/2013 n.213
Richiamata dalla difesa in tema di presunzione di pericolosità sociale; la Corte di Cassazione osserva che i principi ivi affermati non consentono di superare la presunzione nel caso concreto con il solo elemento della distanza del domicilio proposto
Massime di principio
- Se si è formato un giudicato cautelare la revoca o modifica della misura è possibile solo se emergono elementi di novità processuale idonei a mutare in "melius" il quadro indiziario originario
- Il mero decorso del tempo durante la detenzione non è di per sé sufficiente a dimostrare attenuazione delle esigenze cautelari; occorrono elementi oggettivi di resipiscenza o di cambiamento del rischio di recidiva
- Per reati con presunzione relativa di pericolosità (es. sequestro a scopo di estorsione) la disponibilità di un domicilio lontano dal locus delicti non è automaticamente determinante per concedere misure meno afflittive
- La difesa deve produrre fatti nuovi concreti (nuove emergenze probatorie, comportamento rieducativo significativo, accertamenti che smentiscano la gravità degli indizi) per ottenere la sostituzione della misura cautelare
- Il giudice del riesame deve motivare specificamente perché gli elementi proposti non incidono sul giudizio cautelare; una valutazione logica e ancorata al compendio indiziario è decisiva per la conferma o modifica della misura
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