Sentenza n. 4609/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e decreto della Regione Toscana di individuazione dell’azienda e degli importi dovuti per il ripiano 2015-2018
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e il decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, con cui sono stati individuati gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto la cessazione della materia del contendere dopo avere versato il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, secondo la disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, consente di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e prevede che l’accertamento regionale del pagamento determini la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti. Poiché la società aveva effettuato il pagamento e la Regione Toscana ne aveva confermato l’avvenuto perfezionamento, il giudizio è stato dichiarato privo di ulteriore oggetto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa e dei provvedimenti regionali impugnati.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, dopo l’accertamento regionale del pagamento, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali di ripiano.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, l’integrale pagamento di tale quota estingue l’obbligazione per gli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali importi.
- Nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sopravvenuta presuppone l’accertamento regionale dell’avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dalla legge e la relativa comunicazione al giudice amministrativo.
- In presenza dell’accertamento del pagamento della quota legalmente prevista, il giudice amministrativo non esamina più nel merito le censure rivolte contro i provvedimenti di ripiano, poiché viene meno l’oggetto concreto della controversia.
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