Sentenza del 12/05/2017 n. 11826 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.L. aveva impugnato gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi al 1998, lamentando davanti ai giudici di merito difetto di motivazione e violazione delle norme sulle prove. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della C.T.P. di Roma e la conferma della decisione da parte della C.T.R. del Lazio, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, ma senza indicare uno specifico motivo previsto dall’art. 360 c.p.c. né formulare il quesito di diritto o la sintesi del vizio motivazionale richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata (30 aprile 2009).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni sugli accertamenti. Ha rilevato che il ricorso non indicava alcuno dei vizi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c. e non conteneva né un quesito di diritto idoneo né, per le eventuali censure motivazionali, una sintesi conclusiva che rendesse immediatamente identificabili il fatto controverso e il nesso tra il vizio denunciato e la decisione. C.L. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non è prospettato alcuno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c. e non risulta, altresì, formulato nè un quesito di diritto, nè un momento di sintesi, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 30 aprile 2009.
Il ricorso per cassazione deve ricondurre le censure a uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c.; critiche generiche alla sentenza non sono sufficienti.
Inoltre, "in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso; tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente".
Per le sentenze soggette alla disciplina temporale dell’art. 366-bis c.p.c., la censura di motivazione deve concludersi con una sintesi autonoma e chiara del fatto controverso o della lacuna denunciata, indicando perché il fatto, se correttamente valutato, avrebbe potuto determinare un esito favorevole. In presenza di una questione di diritto era inoltre necessario formulare un quesito idoneo a collegare il principio invocato al caso concreto.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione occorre identificare con precisione il vizio dedotto e ricondurlo a uno dei motivi consentiti dalla legge; la riproposizione di critiche generiche alla decisione non supera il vaglio di ammissibilità.
- Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto e la sintesi conclusiva del vizio motivazionale erano requisiti autonomi: la loro omissione comportava l’inammissibilità senza esame del merito.
- La sintesi del vizio motivazionale deve chiarire quale fatto controverso sia stato valutato in modo insufficiente o incongruo e perché una sua corretta valutazione avrebbe potuto modificare la decisione.
- La parte che perde il giudizio di legittimità può essere condannata alle spese, anche quando la decisione si arresta a una questione processuale di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11872 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11816 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11817 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11819 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11822 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11824 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →