Cassazione Civile, Ordinanza n. 32106/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 contro un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che gli imponeva il pagamento di una sanzione di euro 7.952 per l'emissione di alcuni assegni privi di provvista. La difesa dell'opponente sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti presupposti indicati nell'ordinanza-ingiunzione, ossia quattro atti prefettizi del 23 giugno 2004 con i quali erano stati comunicati gli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981 e dell'art. 8-bis, comma 3, L. n. 386/1990. I giudici di merito avevano respinto l'opposizione ritenendo perfezionata la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Nel ricorso per cassazione, con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 140 c.p.c., deducendo che agli atti non risultavano depositate le ricevute postali di invio e recapito della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito in casa comunale della copia dell'atto notificando.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso, affermando che, quando la notificazione sia eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede non solo il deposito e l'affissione dell'avviso di deposito, ma anche la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (comunicazione di avvenuto deposito). Poiché nel caso concreto tale prova non risultava fornita, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma che consente l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative.
art. 8-bis, comma 3, L. n. 386/1990
Norma richiamata per la comunicazione degli estremi della violazione in materia di assegni privi di provvista.
Norma richiamata per la notificazione degli estremi della violazione in procedimento sanzionatorio amministrativo.
In caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la notificazione si perfeziona solo se, oltre al deposito e agli adempimenti presso l'abitazione, viene inviata la raccomandata informativa e ne sia prodotta in giudizio la prova della ricezione tramite avviso di ricevimento.
Interpretato in senso costituzionalmente orientato: la prova del perfezionamento della notifica postale richiede l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle regole sulla notificazione, in funzione di tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di regolarità e verificabilità del procedimento notificatorio, in chiave di giusto processo.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto, processuale o impositivo, sia eseguita ex art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, il notificante deve provare il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla norma, compresa la spedizione e la ricezione della raccomandata informativa sull'avvenuto deposito.
- Ai fini della prova del perfezionamento della notificazione postale, la sola dimostrazione della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non basta: è necessario produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
- In materia di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione che invochi la rituale notificazione degli atti presupposti sopporta l'onere di dimostrare documentalmente la regolarità del procedimento notificatorio.
- L'interpretazione delle norme sulla notificazione deve essere letta in modo costituzionalmente orientato, così da garantire effettività del diritto di difesa e del giusto processo.
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