Cassazione Civile, Sentenza n. 9651/2021 del 13/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia di lavoro per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro (la Plisc aveva svolto mansioni di cuoca dal 1/9/2003 al 13/9/2005) e conseguenti pretese risarcitorie e retributive, nonché questione sull'illegittimità del licenziamento ritenuto verbalmente intimato dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Anna Dente e dalla societa' Anna Perenna S.r.l., confermando il convincimento della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti condanne pecuniarie decise in primo grado, mentre la Corte territoriale aveva solo escluso la domanda relativa all'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato verbalmente. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi atti a rimettere in discussione la valutazione di fatto e la credibilita' delle prove testimoniali fatta dal giudice di merito. Spese e contributi di legge a carico delle ricorrenti (liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre oneri).
Norme richiamate
Censura per presunta omessa pronuncia su punto di doglianza rigettata: la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello implicamente avesse respinto il motivo d'appello contestato
Richiamato in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle allegazioni delle parti
Citato nei motivi di impugnazione relativi alla valutazione probatoria (la Corte non ha ritenuto violata la norma nella valutazione delle prove)
Richiamato nei motivi attinenti all'assunzione e alla valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha confermato la valutazione di inattendibilita' di alcuni testi fatta dal giudice di merito
Riferito al potere di valutazione del giudice delle prove; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la lavoratrice avesse assolto l'onere probatorio e che la parte datoriale non avesse efficacemente contestato la prova altrui
Citato tra le norme richiamate relative al rapporto di lavoro e alla retribuzione, nel contesto della valutazione dell'inquadramento e delle mansioni
art. 36 Cost.
Riferimento normativo presente tra gli argomenti invocati dalle ricorrenti in tema di tutela del lavoro; la Corte non ha ravvisato profili di illegittimita' costituzionale nella decisione impugnata
Richiamato nei motivi relativi alla decisione di merito; la Corte di legittimita' ha ritenuto non fondate le censure attinenti alla motivazione
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato per il ricorso in cassazione; la Corte da atto dei presupposti per l'eventuale versamento
Massime di principio
- Le valutazioni sulla natura subordinata del rapporto di lavoro e sulla credibilita' delle prove testimoniali sono tipicamente questioni di fatto riservate al giudice di merito: la Cassazione limita il suo sindacato a vizi di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche o insufficienti.
- Se il lavoratore allega un licenziamento verbale e il datore di lavoro oppone una diversa versione (es. dimissioni), l'onere probatorio resta a carico del lavoratore: e' necessario fornire prove efficaci per prevalere su una ricostruzione alternativa; la mera reiterazione di deduzioni non puo' prevalere sulla valutazione di inattendibilita' dei testi operata dal giudice di merito.
- Un'omessa pronuncia apparente su un motivo d'appello puo' essere ritenuta come rigetto implicito se la Corte di merito, pur non menzionando espressamente il singolo motivo, ha comunque formato un convincimento contrario: per impugnare tale atteggiamento occorre dimostrare un effetto sostanziale di omissione di decisione.
- Per impugnare in Cassazione decisioni basate sulla valutazione delle prove, il ricorrente deve far emergere un vizio giuridico nella motivazione (contraddittorieta', illogicita' manifesta, omissione essenziale) e non puo' limitarsi a proporre una diversa rilettura dei fatti.
- Le spese processuali e il contributo unificato sono posti a carico della parte soccombente; in materia di impugnazioni in Cassazione e' importante considerare i costi prevedibili in caso di rigetto.
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