Cassazione Civile, Sentenza n. 9652/2021 del 13/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva sul pagamento delle differenze retributive per lavoro domestico svolto da Russo dal 1995 al 2006 (incluso l\'accudimento di familiari del datore fino al 2003). Inizialmente si sosteneva che la prestazione, dopo un periodo part-time con corrispettivo, fosse stata concordata come compenso futuro il trasferimento in proprietà dell\'appartamento concesso in godimento gratuito. In appello la ricorrente ha abbandonato la domanda di trasferimento dell\'immobile e ha invece chiesto la quantificazione monetaria del compenso residuo quale differenza tra il valore dell\'immobile e il valore del godimento gratuito. Il resistente eccepiva la prescrizione quinquennale di parte del credito e contestava l\'ampiezza dell\'orario lavorativo allegato dalla Russo; in sede di gravame la Corte d\'Appello ha ritenuto più credibile l\'orario ridotto dichiarato dall\'Izzo e ha compensato il credito con il valore delle utilità (alloggio e utenze).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Russo e ha accolto condizionatamente il ricorso incidentale dell\'Izzo. Ha ritenuto infondati i motivi di cassazione: il primo perché la ricorrente aveva effettivamente abbandonato la domanda di trasferimento dell\'immobile, legittimando la Corte territoriale a riformulare l\'oggetto del giudizio in termini di quantificazione monetaria; il secondo perché la compensazione tra il valore della prestazione e il valore del godimento dell\'immobile (comodato gratuito e utenze) era coerente con la domanda così riformulata. La Corte ha condiviso la valutazione probatoria del giudice di merito circa l\'orario di lavoro e l\'applicazione della prescrizione quinquennale a parte del credito (con riferimento al termine estintivo decorrente dal 10/04/2003 e al primo atto interruttivo del 10/04/2008). La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione dell\'art. 112 c.p.c. perché il motivo censurava una questione (trasferimento dell\'immobile) che la ricorrente stessa aveva abbandonato, consentendo al giudice di merito di decidere sull\'oggetto effettivamente dedotto in gravame
art. 1803 c.c.
Richiamata nella censura relativa al comodato (concessione dell\'immobile in uso gratuito). La Corte ha ammesso che il valore del godimento derivante dal comodato costituisce utilità da compensare rispetto al credito per lavoro
art. 2697 c.c.
Riguarda l\'onere della prova; la Corte ha confermato l\'applicazione dell\'onere probatorio al fine di accertare l\'orario effettivo di lavoro e la misura del credito, ritenendo in concreto non provata l\'ipotesi di otto ore giornaliere dedotta dalla ricorrente
art. 116 c.p.c.
Richiamato nella critica alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto corretta l\'applicazione delle regole probatorie e della valutazione libera della prova svolta dal giudice di merito
art. 244 c.p.c.
Il ricorrente incidentale lamentava ammissione di prove su fatti non specificamente allegati; la Corte ha ritenuto che le prove erano ammissibili rispetto alla domanda così come effettivamente formulata in sede di gravame
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha annotato gli effetti processuali per l\'eventuale ulteriore versamento del contributo da parte della ricorrente, nei termini previsti dalla norma
Massime di principio
- Se la parte abbandona una domanda originaria (es.: trasferimento di proprietà) il giudice può riformulare l\'oggetto del giudizio e decidere sulla domanda effettivamente prospettata in sede di gravame
- Per quantificare un compenso pattuito in natura (es.: comodato d\'uso gratuito), è ammissibile determinare il corrispettivo in termini monetari compensando il valore della prestazione con il valore delle utilità fruite (alloggio, utenze)
- L\'onere della prova grava su chi allega un fatto decisivo (es.: orario di lavoro); in assenza di prova convincente il giudice di merito può dare prevalenza alla versione del datore di lavoro
- I crediti di lavoro possono essere soggetti a prescrizione quinquennale: gli atti interruttivi sono rilevanti per determinare quale parte del credito sia estinta
- Le prove devono essere pertinenti rispetto ai fatti specificamente dedotti; tuttavia, se la domanda viene riformulata o chiarita, prove relative ai fatti ora pertinenti risultano ammissibili
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