Cassazione Civile, Sentenza n. 9650/2021 del 13/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la clausola di termine del contratto a tempo determinato (10/11/2010 - 31/01/2011) denunciando l'inefficacia dell'impugnativa stragiudiziale perché sottoscritta solo dai suoi legali senza che la procura scritta fosse comunicata al datore di lavoro entro il termine decadenziale di sessanta giorni; si deduceva quindi la decadenza dell'azione per mancata tempestiva ratifica o comunicazione della procura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato la decadenza e ha rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame. La Corte ha stabilito il principio secondo cui l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 L. n. 604/1966 è efficacemente proposta dal difensore se questi è previamente munito di procura scritta anteriore all'atto, senza che sia necessario che la procura venga comunicata o documentata al datore di lavoro entro i sessanta giorni; se invece il difensore è privo di procura, l'atto necessita di ratifica scritta comunicata al datore entro il termine decadenziale. Restano comunque alla controparte la possibilità di contestare in giudizio l'efficacia dell'impugnativa e l'onere per il lavoratore di provare l'anteriorità della procura.
Norme richiamate
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso
La norma fissa il termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale; la Corte la considera applicabile anche all'impugnativa del contratto a tempo determinato e riconosce la natura formale e negoziale dell'impugnativa.
Modifica l'art. 6 e amplia l'ambito di applicazione del termine decadenziale; la Corte lo richiama per includere nell'ambito dell'impugnativa anche i contratti a termine.
Richiamo alla disciplina della rappresentanza e alla riconducibilità dell'impugnativa alle regole sui negozi rappresentativi.
Stabilisce che la procura deve avere la forma richiesta per il contratto che il rappresentante deve compiere: ne deriva che la procura per impugnare ex art. 6 deve essere scritta.
Regola la ratifica del negozio concluso dal presunto rappresentante: applicabile, nei limiti compatibili, alla ratifica dell'impugnativa, ma la ratifica che renda efficace l'atto deve essere comunicata entro il termine decadenziale di 60 giorni.
Attribuisce al terzo (il destinatario dell'atto) la facoltà di esigere la giustificazione dei poteri del rappresentante e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, una copia firmata; la Corte sottolinea che tale facoltà è esercitabile ma non obbligatoria e che la mancata richiesta non preclude la contestazione in sede giudiziale.
Richiamato in relazione ai mezzi di prova e alle conseguenze dell'inesistenza o mancata produzione del negozio rappresentativo; la Corte segnala che la prova dell'anteriorità della procura può essere fornita con ogni mezzo.
Richiamato come norma procedurale collegata alle eccezioni e alla prospettazione difensiva; usata nelle difese ma non determinante nel principio enunciato.
Massime di principio
- Se il difensore impugna stragiudizialmente in nome e per conto del lavoratore ed è già munito di procura scritta con data anteriore all'atto, l'impugnativa è efficace anche se la procura non viene comunicata al datore di lavoro entro i 60 giorni.
- Se il difensore agisce senza procura scritta, l'atto richiede una ratifica scritta del lavoratore comunicata o notificata al datore di lavoro entro il termine decadenziale di 60 giorni per produrre effetto.
- L'impugnativa ex art. 6 è atto formale/negoziale: la procura necessaria deve essere nella forma scritta prevista per il negozio impugnato.
- Il datore di lavoro può esercitare la facoltà ex art. 1393 c.c. di richiedere la giustificazione dei poteri del rappresentante, ma non è obbligato a farlo prima della scadenza del termine; la mancata richiesta non impedisce di sollevare poi l'eccezione in giudizio.
- Una volta che il datore di lavoro contesta l'efficacia dell'impugnativa, grava sul lavoratore la prova dell'anteriorità della procura scritta; tale prova può essere fornita con ogni mezzo.
- Il termine dei 60 giorni ha natura decadenziale e va interpretato restrittivamente: la possibilità di ratifica non è retroattiva oltre il termine e non può prolungare indefinitamente lo stato di incertezza.
- In fase di redazione di un'impugnativa stragiudiziale è prassi prudente allegare o comunque conservare copia della procura scritta (datata) per essere in grado di provarne l'anteriorità in caso di contestazione.
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