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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9649/2021 del 13/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Autorità Portuale chiedeva la restituzione di euro 81.425,15, asseritamente versati in eccesso a favore di Claudio Boniciolli, ex Presidente dell'ente (1995-2004). La questione principale riguardava il significato giuridico dell'espressione "trattamento economico" contenuta nell'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 10 luglio 1997: la ricorrente sosteneva che il "trattamento economico" del Segretario Generale, preso come parametro per calcolare l'indennità del Presidente, non comprende il trattamento di fine rapporto (TFR), e quindi le somme attribuite come quota di TFR al Segretario non potevano essere riconosciute al Presidente che non è soggetto a rapporto di lavoro subordinato. La Corte di Appello aveva ritenuto che la nozione di "trattamento economico" includesse anche il TFR e aveva rigettato la domanda di restituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (violazione di norma di diritto) non fosse ammissibile perché il Decreto ministeriale del 10 luglio 1997 non ha natura normativa (regolamentare) idonea a integrare una "norma di diritto" rilevabile con quel mezzo impugnatorio; l'interpretazione di atti amministrativi non normativi è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizi di motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.). Il ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici concretamente violati né dimostrato l'implausibilità dell'interpretazione della Corte d'Appello. Perciò il giudizio di merito è stato confermato indirettamente; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite (euro 5.200,00 più accessori) e gli è stato imputato l'onere del possibile ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002 così come modificato.

Norme richiamate

  • D.M. 10 luglio 1997, art. 1

    "in via provvisoria e salvo conguaglio, una indennità lorda rapportata all'importo equipollente al trattamento economico del rispettivo segretario generale maggiorato del 30%"

    La Corte di Appello ha interpretato la locuzione "trattamento economico del segretario generale" come comprensiva anche del trattamento di fine rapporto; la Cassazione ha ritenuto che il decreto non abbia natura regolamentare e quindi la sua interpretazione è rimessa al giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3 e n. 5 (richiamati nel capo motivazionale)

    La Corte precisa che la censura fondata su violazione di norma di diritto (n.3) è ammissibile solo rispetto ad atti di natura normativa; per atti amministrativi non normativi l'impugnazione deve spostarsi sul vizio di interpretazione o di motivazione valutabile ai sensi del n.5

  • L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17

    art. 17 (richiamato nel ragionamento sulla potestà normativa e procedure)

    Richiamata per distinguere esercizio di potestà normativa (regolamenti ministeriali) dagli atti amministrativi e per i requisiti procedurali richiesti ai regolamenti ministeriali

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    comma 1-quater (richiamato)

    Applicato per dare atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, del possibile versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    art. 1, comma 17 (modifica al regime del contributo unificato richiamata)

    Richiamata congiuntamente al d.P.R. n.115/2002 per l'applicazione delle norme sul contributo unificato

Massime di principio

  • Un decreto ministeriale non dotato di natura regolamentare non è una "norma di diritto" ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: la sua interpretazione è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi di motivazione (art. 360, n.5).
  • Chi impugna in Cassazione l'interpretazione data da un giudice di merito ad un atto amministrativo deve specificare i canoni ermeneutici concreti ritenuti violati e dimostrare, con argomentazione puntuale, in che modo il giudice si è discostato da tali canoni; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione astrattamente più favorevole.
  • La nozione di "trattamento economico" utilizzata come parametro retributivo può essere interpretata in senso ampio (anche comprensiva del TFR) se il giudice di merito fornisce una motivazione plausibile; la parte che lamenta l'interpretazione deve provare l'illogicità o l'incongruenza della motivazione per ottenere il sindacato di legittimità.
  • Nelle controversie su indennità riconosciute a figure che non sono dipendenti (es. Presidenti di enti) occorre prestare attenzione alla differenza tra voci spettanti ai dipendenti e meccanismi di determinazione previsti per gli incarichi apicali: non sempre le componenti retributive trasferibili al calcolo dell'indennità sono automatiche e dipende dall'interpretazione del parametro normativo o amministrativo richiamato.

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