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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9653/2021 del 13/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Loru per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro presso la sede di Oristano e ridistribuzione delle mansioni presso Elmas), ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. La ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo: una dichiarazione del Loru, resa nell'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale, con la quale avrebbe manifestato indisponibilità a riprendere il servizio presso la società, circostanza che la ricorrente riteneva valesse come rinuncia alla reintegrazione e comportasse l'applicazione dell'indennità sostitutiva (la cd. "penale" di cinque mensilità prevista dall'art. 18 L. n. 300/1970).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'evento denunciato dalla società non configurasse un errore in procedendo suscettibile di cassazione per omesso esame di fatto decisivo, ma al più un errore in iudicando (valutazione della rilevanza di una dichiarazione). Inoltre la Corte ha affermato che la volontà del lavoratore di rinunciare alla tutela reale prevista dall'art. 18 L. n. 300/1970 non può desumersi da una mera dichiarazione informale: la norma richiede la formalizzazione dell'opzione alternativa (chiedere l'indennità sostitutiva), per cui la semplice indisponibilità manifestata in udienza non sostituisce tale adempimento. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la società condannata al pagamento delle spese di legittimità (euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori), con annotazione relativa al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18, legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    richiamata nella sentenza come disciplina del regime sanzionatorio e della tutela reintegratoria/indennitaria per i licenziamenti illegittimi, con riferimento alla facoltà del lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva

    La Corte ha interpretato che l'opzione per l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18 richiede una manifestazione di volontà formalizzata; una mera dichiarazione informale di indisponibilità alla reintegrazione in udienza non è sufficiente per far decadere la tutela reale

  • art. 13, co. 1 quater e 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in ordine al versamento del contributo unificato e agli obblighi processuali correlati

    La Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, secondo le disposizioni citate

Massime di principio

  • La mera dichiarazione verbale del lavoratore, resa in udienza, di non volere riprendere il servizio non sostituisce la formalizzazione dell'opzione per l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18: occorre un atto formale o una manifestazione di volontà che rispetti i requisiti normativi
  • Se il lavoratore non esercita formalmente l'opzione per l'indennità, resta applicabile la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 quando ricorrono i presupposti (es. struttura aziendale con numero di dipendenti che impone tale regime)
  • Le impugnazioni per omissione di esame di fatto devono riguardare fatti decisivi non già la diversa valutazione di circostanze valutate dal giudice: contestare la valutazione (error in iudicando) non equivale automaticamente a censurare un errore in procedendo; ciò può rendere il ricorso per cassazione inammissibile
  • Nel contenzioso sul licenziamento il datore di lavoro che intenda far valere una rinuncia o un'opzione del lavoratore deve produrre prova documentale o comunque formalizzare la manifestazione di volontà del lavoratore per renderla efficace
  • In caso di soccombenza in sede di legittimità il contribuente/datore condannato può essere obbligato al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato secondo le norme processuali richiamate

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